La presunzione di evasione nel caso delle accise e le vicende processuali

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La presunzione di evasione nel caso delle accise e le vicende processuali

In margine all’indagine avviata dalla Procura di Roma

In attesa di maggiori dettagli su come si sarebbero svolti effettivamente i fatti contestati, abbiamo chiesto all’avv. Bonaventura Sorrentino dello Studio legale e tributario Sorrentino-Pasca-Toma, specializzato da tempo sulle questioni petrolifere, un parere a caldo sull’indagine avviata dalla Procura di Roma su una presunta evasione fiscale in cui sarebbero coinvolti due noti operatori del settore, Eni e Turriziani Petroli (v. notizia a parte): vicenda legata in qualche modo, secondo quanto si evince da una nota della stessa Eni, alle variazioni di misura nel trasporto del Gpl, cioè al nodo dei cali nel circuito della distribuzione dei prodotti petroliferi. Un nodo reso complicato dalle zone grigie di applicazione della normativa che richiederebbero una più chiara e coerente regolamentazione. Come più volte evidenziato dai tre legali nei loro interventi sulla Staffetta.

Seppure le considerazioni riportate nel prosieguo richiederebbero maggiori informazioni di dettaglio nonché la disamina degli atti giudiziari di riferimento, l’esperienza professionale su questioni di specie, anche di rilevanza internazionale, ci consente brevi riflessioni di principio che potrebbero riguardare sia le contestazioni fatte agli organi apicali che quelle oggettivamente tributarie inerenti l’operatività delle società coinvolte.

Sostanzialmente ci limitiamo a osservazioni più volte ribadite anche in sede giudiziale che tendono a sottolineare la necessità di una migliore articolazione delle fonti normative e una più specifica regolamentazione con riferimento alle responsabilità penali per gli operatori del settore. Dunque il coinvolgimento di soggetti di rilevanza nazionale può essere un’opportunità per palesare nuovamente una problematica che affligge gli operatori del settore.

Ci riserviamo chiaramente di approfondire la questione alla luce di maggiori dettagli.

Una considerazione di premessa è che, come da noi più volte ribadito, la carenza della normativa in materia di accise, specificamente per quanto riguarda cali e eccedenze, non sempre consente il pieno rispetto degli obblighi formali e sostanziali.

Dagli organi di stampa si evince che, con specifico riferimento alle contestazioni di natura penale, le Procure della Repubblica competenti hanno tenuto conto delle distinte posizioni riguardanti le persone fisiche ricoprenti incarichi di responsabilità e di rappresentanza, nonché propriamente gli enti coinvolti.

Con riferimento ai primi, si apre l’annosa quanto complessa questione degli elementi probatori dell’effettivo coinvolgimento personale in una ipotetica condotta criminale; con riferimento alle società andrebbero ben verificate le procedure interne e la corretta applicabilità di normative di tutela quali il D. L.vo 231/2001.

Altra considerazione di rilievo riguarda la possibilità di contestazione dell’associazione finalizzata alla evasione fiscale, laddove tipicamente gli elementi costitutivi del reato vanno verificati con estrema attenzione, tenuto conto dei presupposti per la sua consumazione, traslati nella filiera commerciale che ci riguarda.

Soffermandoci sulle vicende processuali in materia di evasione di accisa che, pur nella loro singola specificità, presentano, in linea di massima, delle caratteristiche comuni – sia dal punto di vista dei meccanismi utilizzati per sottrarre il prodotto all’accertamento e al pagamento o quelli riguardanti l’irregolare circolazione, sia per le modalità con cui vengono gestite e condotte le indagini preliminari – bisogna osservare che spesso gli inquirenti incorrono nell’errore di desumere l’esistenza delle associazioni per delinquere dalla partecipazione alla commissione dei reati di evasione di più centri di interesse.

In realtà, contrariamente a quanto solitamente rilevano gli organi investigativi, i rapporti che usualmente intercorrono tra i coindagati non sono dell’intensità e del tipo che definisce i legami degli associati ai sensi dell’art. 416 c.p.

Nel valutare le transazioni ritenute illecite, si potrà spesso riscontrare come queste si caratterizzino non per essere state disposte da un’organizzazione che ne abbia definito gli elementi essenziali, bensì da operatori del settore che, per essere in Italia tra i principali protagonisti di quel mercato devono, per evidenti esigenze, operare molto spesso tra di loro.

Di certo ciò non esclude che possano correre accordi illeciti, ma la sola esistenza di ricorrenti rapporti fra i coindagati non può ritenersi indice della costituzione di un sodalizio criminoso.

Nella maggior parte dei casi, infatti, si può affermare, che se c’è effettivamente un accordo finalizzato all’illecito, esso intercorre esclusivamente tra gli operatori via via interessati alle singole transazioni, di acquisto, vendita o trasporto delle merci, non travalicando, dunque, i limiti del concorso di persone nel reato per sconfinare nei parametri dell’associazione per delinquere.

Nella quasi totalità delle fattispecie, infatti, le indagini circa la sussistenza dell’elemento oggettivo del reato di associazione per delinquere si esauriscono nella presa d’atto dell’esistenza di strutture societarie e dei ruoli assegnati e cariche sociali rispettivamente ricoperte dagli indagati nonché nei frequenti contatti e rapporti commerciali esistenti tra gli stessi.

Per quanto attiene poi la presunta responsabilità di natura tributaria, tipicamente l’effettiva sussistenza della stessa comporta una serie di verifiche propedeutiche sia di tipo formale che sostanziale che, considerata anche la carenza della normativa specifica di merito, lascia ampi margini di disamina e dunque possibilità di conclusioni diverse a seconda della corretta analisi fiscale dei fatti e della norma realmente applicabile.

Va innanzitutto ricordato e chiarito che, puntualmente, nella specifica filiera imprenditoriale, si susseguono distinte posizioni fiscali e ciascuna ha un autonomo e distinto ruolo al quale sono connessi specifici obblighi e responsabilità tributarie tra loro autonome ed indipendenti.

Sostanzialmente, spesso accade che le eccezioni e le contestazioni di natura tributaria vengano originariamente mosse a soggetti la cui operatività ed il cui ruolo si esaurisce ben prima della presunta consumazione del reato o dell’inadempimento tributario, la cui responsabilità va a ricadere di fatto su un soggetto diverso della filiera.

Questi sono solitamente alcuni dei punti deboli su cui si sgretola l’impianto accusatorio.

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