Carburanti, le regole per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica

Pubblicato su:

www.staffettaonline.com

Avv. Bonaventura Sorrentino

Studio legale e tributario Sorrentino Pasca Toma

L’analisi di Bonaventura Sorrentino, studio legale e tributario Sorrentino Pasca Toma

Il direttore dell’Agenzia delle Entrate di intesa con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e sentito il ministro dello Sviluppo economico, in data 28 maggio 2018, ha disposto in provvedimento, protocollo n. 106701 (v. Staffetta 29/05), che fornisce:

· le informazioni da memorizzare e trasmettere telematicamente;

· i soggetti obbligati;

· le modalità di utilizzo dei servizi digitali per la trasmissione delle informazioni;

· la frequenza di trasmissione;

· la interoperabilità ed il trattamento dei dati;

· le correzioni ed evoluzioni dei tracciati e delle modalità di trasmissione;

Sostanzialmente il provvedimento detta le regole tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1bis, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127.

L’articolo richiamato stabiliva infatti che “a decorrere dal 1° luglio 2018, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui al comma 1 sono obbligatorie con riferimento alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, d’intesa con il direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sentito il Ministero dello sviluppo economico, sono definiti, anche al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi dei contribuenti, le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le modalità con cui garantire la sicurezza e l’inalterabilità dei dati. Con il medesimo provvedimento possono essere definiti modalità e termini graduali per l’adempimento dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, anche in considerazione del grado di automazione degli impianti di distribuzione di carburanti”.

Dunque le disposizioni del 28 maggio, con riferimento alle informazioni da memorizzare e trasmettere telematicamente, hanno ribadito che esse riguardano i corrispettivi giornalieri derivanti da cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.

Al fine di ridurre i costi di adeguamento dei sistemi degli operatori, le disposizioni stabiliscono che la trasmissione telematica va effettuata all’Agenzia delle dogane e dei monopoli in quanto contiene anche le informazioni utili alla successiva implementazione di semplificazioni per la tenuta del registro di carico e scarico.

Il documento in esame riporta, in allegato, il tracciato per la trasmissione dei dati, utilizzabile per trasmettere i corrispettivi da cessioni di carburanti verso i consumatori finali e per digitalizzare il registro di carico e scarico con una serie di semplificazioni per gli operatori.

Passando ai soggetti obbligati, il paragrafo 2 della disposizione, chiarisce che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica delle informazioni sono obbligatorie dal primo luglio: per le operazioni di cessione di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motore effettuate dai soggetti passivi IVA che gestiscono impianti di distribuzione stradale di benzina e gasolio ad elevata automazione in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità self service prepagato muniti di sistemi automatizzati di telerilevazione dei dati di impianto, di terminali per il pagamento tramite accettatore di banconote e moneta elettronica e di sistemi informatici per la gestione in remoto dei dati di carico e di scarico delle quantità di carburante.

Per le ulteriori tipologie di soggetti passivi Iva che effettuano cessioni di carburanti, saranno definiti i termini di avvio graduale dell’obbligo riportato nel richiamato articolo 2, comma 1bis del D.Lgs. 127/2015.

In ogni caso, il termine ultimo di avvio dell’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica delle informazioni innanzi richiamate è il 1° gennaio 2020.

In una apposita sezione del portale dell’Agenzia delle dogane e dell’Agenzia delle Entrate, sono pubblicate le specifiche che definiscono le modalità tecniche ed operative per l’utilizzo dei servizi digitali per la trasmissione delle informazioni; l’accreditamento ai servizi avviene mediante i sistemi nazionali di identità digitale.

Con riferimento alla frequenza delle trasmissioni, essa va effettuata con cadenza mensile entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.

Di rilevante importanza si ritiene la interoperabilità e trattamento dei dati, messi a disposizione garantendo l’identificazione, l’autenticazione e l’autorizzazione dei soggetti abilitati alla consultazione nonché la tracciatura degli accessi effettuati, con indicazione dei tempi e della tipologia delle operazioni svolte nonché di conservazione delle copie di sicurezza.

© Riproduzione riservata