Depositi fiscali, le novità in legge di Bilancio

Le riflessioni di Bonaventura Sorrentino

La seconda parte dell’analisi di Bonaventura Sorrentino sulle novità in materia di legislazione contro le frodi introdotte con la legge di Bilancio 2021. Per la prima parte v. Staffetta 18/1.

Fortemente innovativo il contenuto del comma 1078 del bilancio di previsione dello Stato per l’anno Finanziario 2021; esso si esprime e regolamenta un nuovo caso di revoca dei provvedimenti autorizzativi già rilasciati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ai sensi dell’articolo 23, comma 4, del Tua.

È appena il caso di ricordare che l’articolo 23, comma 4, del Tua consente di autorizzare la gestione in regime di deposito fiscale per i depositi commerciali di gas di petrolio liquefatti di capacità inferiore a 400 metri cubi e per i depositi commerciali di altri prodotti energetici di capacità inferiore a 10.000 metri cubi quando ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

a) il deposito effettui forniture di prodotto in esenzione da accisa o ad accisa agevolata o trasferimenti di prodotti energetici in regime sospensivo verso Paesi dell’Unione europea ovvero esportazioni verso Paesi non appartenenti all’Unione europea, in misura complessiva pari ad almeno il 30 per cento del totale delle estrazioni di un biennio;

b) il deposito sia propaggine di un deposito fiscale ubicato nelle immediate vicinanze appartenente allo stesso gruppo societario o, se di diversa titolarità, sia stabilmente destinato ad operare al servizio del predetto deposito.

In sostanza per i depositi costieri di oli minerali ed i depositi di stoccaggio dei medesimi prodotti, autorizzati, e fatta eccezione per i depositi di stoccaggio di gas di petrolio liquefatti, i provvedimenti autorizzativi di cui sopra per la gestione degli impianti in regime di deposito fiscale nonché la licenza fiscale di esercizio di deposito commerciale di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all’art. 25 del Tua, sono, ed è questa la maggiore novità, revocati in caso di inoperatività del deposito.

Tale inoperatività, per giustificare la revoca, deve comunque: a) prolungarsi per un periodo non inferiore a sei mesi consecutivi b) non derivare da documentate e riscontrabili cause oggettive di forza maggiore.

La norma conferisce al Direttore dell’Agenzia delle Dogane di determinare, con un provvedimento, gli indici specifici da prendere in considerazione ai fini della valutazione della predetta inoperatività, tenendo conto della entità delle movimentazioni dei prodotti energetici rapportata alla capacità di stoccaggio ed alla conseguente gestione economica dell’attività di deposito.

La norma chiarisce che, in ogni caso, il provvedimento di revoca è emanato previa valutazione delle particolari condizioni, anche di natura economica, che hanno determinato l’inoperatività del deposito.

Ricapitolando, da una interpretazione strettamente letterale del disposto legislativo, il provvedimento di revoca, per i depositi in questione, è consequenziale alle seguenti condizioni:

a) inoperatività del deposito per un periodo non inferiore a sei mesi consecutivi e non derivante da documentate e riscontrabili cause oggettive di forza maggiore.

Dunque sembrerebbe che l’inoperatività possa essere interrotta, anche occasionalmente, per far decadere il termine semestrale, presupposto per la revoca.

Con riferimento ad una inoperatività per un periodo non inferiore a sei mesi, viene altresì chiarito che se essa dovesse derivare da documentate e riscontrabili “cause oggettive di forza maggiore” si scongiurerebbe la revoca; è di tutta evidenza che anche tale disposizione lascia ampi margini di discrezionalità.

Per “forza maggiore” tipicamente si intende la oggettiva impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile né prevedibile usando l’ordinaria diligenza.

Dunque una inoperatività per forza maggiore dovrebbe esemplificativamente ricomprendere le ipotesi di sospensione per provvedimenti della Amministrazione Finanziaria o della Pubblica Autorità; così come ogni ipotesi che non riguardi semplicemente una difficoltà di operare ma l’assoluta impossibilità a farlo;

b) con riferimento alla “valutazione della inoperatività”, il Direttore della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli definisce indici specifici da prendere in considerazione che tengano conto della entità delle movimentazioni dei prodotti energetici rapportata alla capacità di stoccaggio ed alla conseguente gestione economica dell’attività del deposito.

A parte le considerazioni riportate al punto a), la norma valuta la inoperatività, da cui far decorrere il semestre, dalla movimentazione dei prodotti rispetto alla capacità di stoccaggio ed alla conseguente gestione economica della attività; tali condizioni, mi sembra evidente, possono avere ampi margini interpretativi se non una eccessiva ingerenza sul potere gestionale del titolare del deposito;

c) Il provvedimento di revoca è emanato previa valutazione delle particolari condizioni anche di natura economica, che hanno determinato l’inoperatività del deposito.

Una previsione questa che sembra, per certi aspetti, derogare alle precedenti, lasciando un ampio margine discrezionale che tenga conto, prima della emanazione del provvedimento, di fattori (particolari condizioni anche di natura economica) che sembrano poter prevalere su quelli precedentemente enunciati.

Dunque ritenendo rilevanti le particolari condizioni “anche” di natura economica, andrebbero verificati magari sommariamente le condizioni residuali rispetto a quelli di natura economica, esse stesse da individuare.

È di tutta evidenza che le condizioni di natura economica che possono ritenersi incidenti saranno di volta in volta oggetto di contestazioni e molto probabilmente di contenzioso tributario.

Passando alle conseguenze della revoca dei provvedimenti autorizzativi o della licenza fiscale di esercizio, esse sono enunciate dal legislatore e riguardano le autorizzazioni adottate per i depositi costieri e per gli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali.

Il comma 1079 successivo interviene disponendo in materia di contrasto delle frodi realizzate con l’utilizzo di un falso plafond.

Sostanzialmente l’Amministrazione Finanziaria potrà effettuare specifiche analisi di rischio finalizzate a riscontrare la sussistenza delle condizioni previste dalla legge, ossia che l’ammontare dei corrispettivi delle cessioni all’esportazione effettuate e registrate nell’anno precedente sia superiore alla percentuale normativamente stabilita, con conseguente attività di controllo finalizzata ad inibire il rilascio e l’invalidazione di lettere d’intento illegittime.

Nell’ipotesi in cui si dovesse riscontrare un comportamento irregolare, è inibita, secondo il disposto del comma richiamato, la facoltà di rilasciare nuove dichiarazioni di intento tramite i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.

Un ulteriore provvedimento, nei confronti di operatori del settore che agiscono con finalità fraudolenti, è stato previsto dal legislatore, ai commi 1128 e 1129.

La fonte normativa richiamata ha apportato modifiche in materia di negazione della licenza e sospensione dell’istruttoria, in presenza di talune condizioni soggettive ed oggettive.

Per gli esercenti di depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e per i depositi commerciali di prodotti energetici denaturati, la licenza è negata e l’istruttoria per il relativo rilascio è sospesa allorché ricorrano nei confronti dell’esercente le seguenti condizioni:

• Nel quinquennio antecedente la richiesta, sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ovvero sentenza definitiva di applicazione della pena su richiesta per reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare e per i delitti non colposi contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica, l’economia ed il patrimonio pubblico, per i quali sia prevista la pena della reclusione.

La predetta autorizzazione è altresì negata ai soggetti nei confronti dei quali siano in corso procedure concorsuali o siano state definite nell’ultimo quinquennio, nonché ai soggetti che abbiano commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura od entità, alle disposizioni che disciplinano l’accisa, l’imposta sul valore aggiunto ed i tributi doganali, in relazione alle quali siano state contestate sanzioni amministrative nell’ultimo quinquennio.

• L’istruttoria per il rilascio dell’autorizzazione è sospesa fino al passaggio in giudicato della sentenza conclusiva del procedimento penale, qualora nei confronti del soggetto istante sia stato emesso decreto che dispone il giudizio per uno dei reati di cui al punto precedente.

Limitatamente ai depositi commerciali che movimentano benzina e gasolio usato come carburante, la licenza è altresì negata ai soggetti che, a seguito di verifica, risultino privi:

• dei requisiti tecnico-organizzativi minimi per lo svolgimento dell’attività del deposito, rapportati alla capacità dei serbatoi, ai servizi strumentali all’esercizio ovvero al conto economico previsionale, in base alle specifiche stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

La prevista valutazione sui requisiti minimi per lo svolgimento dell’attività sembra creare qualche discrepanza con una consolidata posizione della giustizia tributaria comunitaria, che ha più volte ribadito l’irrilevanza del numero o della sussistenza dei cespiti strumentali, rispetto ad una operatività presuntivamente fraudolenta.

Ultima previsione prevede l’obbligo da parte dei soggetti per conto dei quali i titolari di depositi commerciali detengono o estraggono benzina o gasolio usato come carburante a darne preventiva comunicazione all’Agenzia delle dogane e dei monopoli; in caso di riscontrata sussistenza delle situazioni di cui ai commi 6, 7, 8, 9 e 11 dell’articolo 23, la medesima Agenzia adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione o, qualora successiva al predetto termine, dalla data del verificarsi delle condizioni impeditive.