Frodi carburanti, ancora sul decreto Mef

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Avv. Bonaventura Sorrentino

Studio legale e tributario Sorrentino Pasca Toma

L’opinione di Bonaventura Sorrentino

Continua a tenere banco la questione dell’entrata in vigore delle disposizioni contro le frodi nella distribuzione carburanti introdotte con la legge di Bilancio. Secondo l’avvocato Sorrentino, le norme entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto ministeriale in Gazzetta Ufficiale.

Il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanza del 13 febbraio 2018 che regolamenta le modalità di attuazione delle disposizioni in materia di contrasto alle frodi nel settore degli olii minerali richiama nelle premesse, tra i “visto”, letteralmente: “Visto l’art. 1, commi da 937 a 944, della legge 27 di-cembre 2017, n. 205, recanti disposizioni in materia di contrasto alle frodi nel settore degli olii minerali, e, in particolare,comma 942 che prevede che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze siano stabili-te le modalità attuative dei commi da 937 a 941 nonché disciplinate le modalità di comunicazione telematica, ai gestori dei depositi di cui al comma 937, dei dati relativi ai versamenti dell’imposta sul valore aggiunto di cui al medesimo comma 937”; così come dichiara “Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”.

Un decreto di attuazione costituisce l’espressione di una facoltà propria in materia regolamentare spettante ai singoli ministri ma limitata al campo di rispettiva competenza e con rispetto delle leggi e dei regolamenti dello Stato. In altre parole, è un provvedimento avente il contenuto della legge in quanto crea norme giuridiche, ma non la forma della legge perché promana da organi amministrativi e non da organi legislativi.

Con questo termine si intende nel caso che ci riguarda un decreto ministeriale prescritto da una legge, la quale, dopo aver delineato i principi fondamentali in materia di contrasto alle frodi, ne affida l’esatta definizione tecnica ed attuazione al ministro competente.

Con specifico riferimento alla sua entrata in vigore si ritiene, fatta salva diversa esplicita regolamentazione che nel caso di specie manca, che ad esso si rende applicabile quanto disposto dal capo secondo, articolo 10 delle preleggi, secondo cui “ le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo altrimenti disposto”.

In tal senso l’articolo 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400, in materia di disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, all’articolo 17 rubricato “regolamenti”, stabilisce che “Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere”.

Alla luce delle considerazioni innanzi esposte, si ritiene che, essendo stato il decreto in questione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale n. 40, del 17 febbraio 2018, esso debba entrare in vigore al quindicesimo giorno successivo a tale data.

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