Destinatari registrati, serve chiarezza sul pagamento dell’accisa

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Un nuovo contributo di Bonaventura Sorrentino ed Emanuela Pasca (Studio legale e tributario Sorrentino Pasca Toma) sulle disposizioni introdotte con la legge di Bilancio 2017

La nuova regolamentazione in materia di destinatario registrato lascia spazio ad una incongruenza di contenuto, almeno con riferimento alle indicazioni letterali della norma di riferimento, con specifico riferimento al momento di pagamento dell’accisa.

L’articolo 8 del Testo Unico del 26 ottobre 1995 n. 504, così come modificato dalla legge 11 dicembre 2016 n. 232, al comma 1 stabilisce che il soggetto che intende operare come destinatario registrato è preventivamente autorizzato dall’Amministrazione finanziaria competente ed i prodotti sottoposti ad accisa ricevuti in regime sospensivo sono separatamente detenuti e contabilizzati rispetto a quelli assoggettati ad accisa ricevuti nel medesimo deposito.

Il destinatario registrato non può detenere né spedire prodotti soggetti ad accisa ed ha l’obbligo di:

a) fornire, prima della spedizione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo da parte del mittente, garanzia per il pagamento dell’imposta gravante sui medesimi;

b) provvedere, fatta eccezione per il destinatario registrato di cui al comma 2, ad iscrivere nella propria contabilità i prodotti di cui alla lettera a) non appena ricevuti;

c) sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento anche intesi a verificare l’effettivo ricevimento dei prodotti di cui alla lettera a) ed il pagamento dell’accisa.

Nelle ipotesi previste, secondo quanto disposto dall’articolo 8 l’accisa sarebbe esigibile all’atto del ricevimento dei prodotti ed andrebbe pagata, secondo le modalità vigenti, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di arrivo.

Così come ribadito nella circolare ministeriale della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n°8/D del 1° giugno 2017, in materia di destinatario registrato, nel merito ribadisce “…l’accisa va corrisposta entro il giorno lavorativo successivo a quello di arrivo dei prodotti”.

È evidente la discrepanza con i termini di pagamento tipicamente previsti per i prodotti in sospensione, laddove il pagamento della accisa va fatto entro il 16 del mese successivo dall’immissione in consumo.

Sostanzialmente una diversa interpretazione della norma farebbe perdere ogni efficacia alla innovazione che si sostanzierebbe in un obbligo di separata detenzione fermo restando il sostanziale immediato pagamento.

L’autorizzazione ad operare nella veste di destinatario registrato consente all’esercente di entrare nella disponibilità materiale di prodotti in sospensione da accisa quanto alla sola ricezione dei medesimi e, in forza della facoltà accordata, lo identifica quale soggetto obbligato.

L’intervento del legislatore ha inteso ora rafforzare la tutela dell’interesse fiscale nei confronti di esercenti titolari di depositi commerciali, muniti di licenza di esercizio, che intendono agire anche come destinatari registrati.

Da qui, come riportato nella circolare delle Dogane richiamata, innestandosi la possibilità di ricevere merce in sospensione da imposta su un’attività gestoria esercitata nello stesso impianto con prodotti ad accisa assolta, consegue l’introduzione del principio della separata detenzione e contabilizzazione dei prodotti sottoposti ad accisa ricevuti in regime sospensivo, oltreché l’esplicitazione della natura giuridica di deposito che deve rivestire il locale.

La configurazione impiantistica assicura la separata detenzione, fisica, dei prodotti sottoposti ad accisa ricevuti in regime sospensivo da quelli pervenuti assoggettati ad accisa, indipendentemente dal successivo pagamento dell’imposta gravante sui primi e fino alla loro estrazione dal deposito.

Dunque una previsione di cautela finalizzata ad evitare forme fraudolenti ma che comunque dovrebbe, in coerenza, garantire con riferimento ai tempi di pagamento della imposta le prerogative previste dalla norma per i prodotti in sospensione.

Contrariamente, la stessa circolare stabilisce che “secondo quanto recita l’art. 8, comma 3, lett. a) del D.Lgs. n.504/95 il destinatario registrato fornisce, prima della spedizione dei prodotti da parte del mittente, garanzia per il pagamento dell’imposta gravante sui medesimi. La cauzione è determinata in misura pari al 100% dell’accisa gravante sui prodotti movimentati in regime sospensivo (senza possibilità di esonero); per favorire condizioni di dinamicità all’attività del deposito, la garanzia viene parametrata alla quantità massima di merci che il richiedente riceve nell’arco di 48 ore, in coerenza con il termine previsto per il versamento dell’accisa che va corrisposta entro il giorno lavorativo successivo a quello di arrivo dei prodotti”.

In sostanza da un lato si obbliga il contribuente, quale destinatario registrato, ad una serie di adempimenti e cautele con riferimento alle modalità di detenzione dei prodotti in sospensione, ma senza consentirgli il pagamento della imposta nei tempi previsti per la merce in sospensione.

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