Frodi carburanti, un dubbio sul decreto di attuazione della legge di Bilancio

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Serve un chiarimento dell’amministrazione sull’applicabilità dal primo febbraio delle norme sul pagamento Iva anticipato. La riflessione di Bonaventura Sorrentino dello studio legale e tributario Sorrentino Pasca Toma

La legge di Bilancio 205/2017, all’articolo 1, comma 937, ha previsto che a) per la benzina o il gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori e b) per gli altri prodotti carburanti o combustibili da individuare con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (dunque prodotti da identificare), introdotti in un deposito fiscale oppure in un deposito di un destinatario registrato, l’immissione in consumo dal deposito fiscale oppure l’estrazione dal deposito di un destinatario registrato è subordinata al versamento dell’imposta sul valore aggiunto con modello F24, i cui dati di riferimento vanno indicati nel documento di accompagnamento, senza possibilità di compensazione delle somme. La finalità è quella di garantire all’Erario la riscossione dell’imposta nell’immediatezza del trasferimento.

Notoriamente, nelle cessioni in frode, la cessione a terzi del prodotto consente l’incasso del corrispettivo gravato da imposta al cedente che trattiene per sé anche l’Iva, comportando un notevole danno sia all’Erario che al mercato, potendo praticare un prezzo molto basso derivante da un “plafond” finanziario pari alla somma non versata.

La nuova regolamentazione comporta l’obbligo di versamento dell’imposta da parte del soggetto per conto del quale il gestore dei depositi innanzi citati procedono ad immettere in consumo o ad estrarre i prodotti oggetto del trasferimento. Sostanzialmente l’immissione in consumo dal deposito fiscale o l’estrazione dal deposito di un destinatario registrato è subordinata al versamento dell’Iva.

Si è posta la questione sulla sua applicabilità a partire dal primo febbraio 2018 oppure dalla emanazione del decreto di attuazione, ancora in itinere.

Considerata la natura e la finalità propria del decreto di attuazione, non si ritiene, a parere dello scrivente, possano esserci dubbi sulla applicazione della norma a partire dalla emanazione di tale strumento, per una operatività supportata da informazioni ed elementi di dettaglio necessari per la piena applicazione della norma in ogni fase procedurale.

Sarebbe forse il caso che l’Amministrazione Finanziaria si esprimesse formalmente al fine di sciogliere ogni dubbio espresso da molti operatori del settore.

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