Anagrafe carburanti, la dichiarazione sostitutiva e le incompatibilità pregresse

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Avv. Bonaventura Sorrentino

Studio legale e tributario Sorrentino Pasca Toma

Un’analisi di quanto previsto dall’accordo tra amministrazioni approvato in marzo (v. Staffetta 09/03) in attuazione della legge sulla Concorrenza. Di Bonaventura Sorrentino dello studio legale e tributario Sorrentino Pasca Toma

Bonaventura Sorrentino
Bonaventura Sorrentino

Secondo le indicazioni di merito dettate dalla legge del 4 agosto 2017 n. 124, al comma 102, contestualmente alla iscrizione all’Anagrafe, i titolari degli impianti di distribuzione dei carburanti devono presentare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà indirizzata:

– al Ministero dello sviluppo economico;

– alla Regione competente;

– alla amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio

– all’ufficio della agenzia delle Dogane

tale dichiarazione dovrà attestare, in relazione ai soli aspetti attinenti alla sicurezza della circolazione stradale, che l’impianto di distribuzione dei carburanti ricade ovvero non ricade in una delle fattispecie di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni regionale e meglio precisate, ai soli fini della presentazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai commi 112 e 113, ovvero che, pur ricadendo nelle fattispecie di incompatibilità, si impegnano al loro adeguamento, da completare entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge 124/017 (entrata in vigore il 29 agosto 2017) ed entro 15 giorni dalla conclusione dei lavori di adeguamento il titolare dell’autorizzazione presenta una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa alla compatibilità dell’impianto. Tale dichiarazione può essere corredata da una deroga formale, disposta antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge, dalla amministrazione competente sulla base della specifica disciplina regionale.

In alternativa alla predetta dichiarazione può essere resa perizia giurata di tecnico abilitato.

Una formulazione del comma 102 che ha inizialmente lasciato forti dubbi interpretativi, con riferimento alla sua natura (interpretativa od innovativa delle vigenti disposizioni regionali), considerato che i commi 112 e 113 includevano ulteriori casi di incompatibilità rispetto a quelli già indicati a livello regionale.

La maggiore preoccupazione ha inizialmente riguardato la concreta possibilità che una interpretazione innovativa potesse far venir meno ogni precedente diversa regolamentazione ed in particolare le deroghe già concesse in precedenza dalle regioni territorialmente competenti.

In sintesi, con riferimento alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al comma 102, sono considerati incompatibili, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale:

gli impianti ubicati all’interno dei centri abitati:

– privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all’utenza quanto all’impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all’articolo 3, comma 1, numero 7, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285;

– situati all’interno di aree pedonali ai sensi dell’articolo 3, comma 1, numero 2, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285

gli impianti ubicati all’esterno dei centri abitati:

– ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico (incroci a y) e ubicati sulla cuspide degli stessi, con accessi su più strade pubbliche;

– impianti ricadenti all’interno di curve aventi raggio minore o uguale a metri cento, salvo si tratti di unico impianto in comuni montani;

– impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all’utenza quanto all’impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all’art. 3, comma 1, numero 7, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.

Una innovazione normativa di rilievo, rispetto alle precedenti incompatibilità, riguarda la previsione, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale, secondo la quale sono incompatibili gli impianti per i quali il rifornimento, anche per lo stesso impianto, avvenga sulla carreggiata mentre in precedenza sulla carreggiata non era consentito il rifornimento all’utenza.

È del tutto evidente che la polemica interpretativa ha riguardato le deroghe già concesse dalle regioni che sarebbero potute essere inficiate da una interpretazione innovativa della norma che rendeva incompatibili tutti gli impianti privi degli spazi adeguati.

Tutto ciò anche in considerazione del fatto che nel tempo molte regioni differenziavano le proprie leggi in materia di distribuzione di carburanti e di condizioni di incompatibilità degli impianti stradali creando quadri normativi diversificati.

A seguito delle problematiche accennate al paragrafo E), la Presidenza del Consiglio, con seduta dell’8 marzo 2018, ai sensi degli articoli 4 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sottoscrive un Accordo per l’attuazione dell’articolo 1, commi 100- 119 della legge 4 agosto 2017 n.124, in Conferenza Unificata.

Sostanzialmente una corretta interpretazione dei commi 100-119 richiede una lettura in combinato disposto con l’Accordo in questione.

La tipologia di Accordo prevede la possibilità che Governo, Regioni, Province autonome ed Enti locali, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell’azione amministrativa, possano concludere in sede di Conferenza, appositi accordi, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune.

La necessità di un Accordo tra amministrazioni, come riportato nello stesso documento, nasce dal dato oggettivo che le Regioni e le Province autonome hanno negli anni approvato norme che stabilivano le condizioni per considerare incompatibile un impianto di distribuzione su rete stradale ma, pur richiamando le normative nazionali in materia di sicurezza stradale, hanno differenziato le proprie leggi in materia di distribuzione di carburanti e le condizioni di incompatibilità degli impianti stradali creando quadri normativi “diversificati”. Gli enti locali a loro volta hanno individuato, sulla base dei propri ordinamenti e delle proprie competenze, un quadro di vincoli aggiuntivi che specificano e differenziano il contesto della normativa di riferimento a seconda del Comune. Una situazione sostanzialmente di disomogeneità negli ambiti territoriali di competenza.

A fronte di tale contesto il MISE, le Regioni e Province autonome e gli Enti Locali hanno ritenuto opportuno redigere uno specifico accordo al fine di fornire una applicazione omogenea e coordinata delle disposizioni previste dai commi 100 – 119 della legge 214/2017, sull’intero territorio nazionale secondo tale documento:

· I commi 112 e 113 dell’articolo 1 della legge n. 124/2017 elencano le fattispecie di incompatibilità da considerare, ai fini della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al comma 102, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale.

Di conseguenza, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà viene prodotta dai titolari degli impianti di carburanti ai sensi dei soli commi 112 e 113, così come indicato dal comma 102.

· Sono esclusi gli impianti di uso privato, avio e per natanti in quanto non ricompresi nell’Anagrafe

· Un aspetto di primaria importanza riportato nell’Accordo riguarda le deroghe concesse dalle Regioni in vigenza della precedente regolamentazione. Certamente sarebbe stata opportuna una disamina di maggiore dettaglio. Limitandoci al contenuto dell’Accordo esso, con riferimento alle deroghe concesse in precedenza dalle leggi regionali nonché alla disciplina delle deroghe per quelli ricadenti nelle fattispecie di cui all’Atto prevede che rientrano nella fattispecie di deroga formale alle incompatibilità previste ai commi 112 e 113 dell’articolo 1 della citata legge 124/2017 gli impianti per i quali:

ü È stata dichiarata la pubblica utilità prima del 29 agosto 2017;

ü L’impianto ricade nelle fattispecie previste da una normativa regionale derogante alle incompatibilità di cui ai citati commi 112 e 113 efficace alla data dell’entrata in vigore della legge 124/2017;

ü La deroga alle specifiche incompatibilità di cui ai citati commi 112 e 113 è esplicitamente riportata nel titolo concessorio o autorizzativo. Nei casi sopradescritti il titolare è tenuto a indicare e ad allegare la pertinente documentazione ai fini dell’accertamento da parte delle autorità competenti.

Qualora ricorrano una o più fattispecie sopradescritte la incompatibilità dell’impianto alle previsioni della legge n. 124/2017 è da ritenersi esclusa.

Dunque sono fatte salve le deroghe già concesse dalle Regioni, con riferimento ai casi di incompatibilità regolamentati dai commi 112 e 113.

In allegato all’Accordo sono riportate le schede di iscrizione all’Anagrafe e le relative autocertificazioni da rendere nella forma della dichiarazione dell’atto di notorietà, esse costituiscono parte integrante dell’accordo e sono pubblicate sui siti istituzionali del MISE, delle Regioni e Province autonome, e degli Enti locali.

Tali schede riportano semplicemente la incompatibilità o meno dello stato dell’impianto rispetto alle indicazioni sulla sicurezza stradale dettate dai commi 112 e 113.

Sembrerebbe, da una interpretazione strettamente letterale, che altre ipotesi di incompatibilità pregresse, addirittura non derogate, non debbano essere segnalate, attraverso tali moduli, non riguardando la sicurezza stradale.

Tale conseguenziale interpretazione lascerebbe comunque perplessi considerata, in tali casi, una situazione oggettiva di incompatibilità che resta comunque difforme rispetto alla regolamentazione narmativa; considerato che la finalità principale della norma è una riorganizzazione della rete che consenta una operatività oggettivamente compatibile.

Sostanzialmente mi sembra una questione di lana caprina, che confonde la forma con la sostanza.

Se è vero, come sembra, che i moduli non ricomprendono forme di dichiarazione con riferimento a casi di incompatibilità pregresse di altra natura e non derogate, è altrettanto vero che esse non sono riconosciute derogabili ex lege con il provvedimento in esame.

In sintesi, incompatibili erano prima del disposto di cui alla legge 124/2017 ed incompatibili restano dopo tale indicazione normativa, a prescindere dal contenuto della dichiarazione sostitutiva di notorietà, con ogni conseguenza di legge. Fatte salve eventuali ulteriori considerazioni giuridiche da verificare e di cui eventualmente tener conto caso per caso.

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