Una breve analisi dell’accordo tra Eni e associazioni dei gestori

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Rete carburanti

Pubblichiamo alcune riflessioni dell’avvocato Bonaventura Sorrentino dello Studio legale e tributario Sorrentino-Pasca-Toma, specializzato da tempo sulle questioni petrolifere, sul rinnovo dell’accordo di colore tra Eni e gestori. Accolto con soddisfazione sia da Eni (v. Staffetta 24/12/14) che dalle associazioni dei gestori (v. Staffetta 22/12/14), l’accordo, firmato il 19 dicembre scorso, è stato invece criticato su queste pagine da Moreno Parin, presidente di Gisc_Tv (v. Staffetta 05/01).

Lo stato di crisi in cui versa il mercato di distribuzione dei carburanti e la evoluzione in itinere di quest’ultimo, hanno indotto l’Eni S.p.a., le organizzazioni sindacali di riferimento (Faib Confesercenti, Fegica Cisl, Figisc/ Confcommercio), congiuntamente ai Comitati Nazionali di colore, a definire e delineare nuove regole nei rapporti con i gestori degli impianti di rete ordinaria a marchio Eni/Agip.

Resta aperta la questione per la rete autostradale, anche se sembra, come pubblicato dalla Staffetta dell’8 gennaio 2015, sia in corso una regolamentazione che prevede Iperself H24.

Si puo ritenere che l’accordo in esame, per il suo contenuto essenziale, che risente del carattere di emergenza dettato dallo stato di crisi, avrà una notevole influenza nell’ambito dell’intero settore. Un accordo che, nelle sue peculiarità, inverte la tendenza da ridurre il Servito, che sembrava negli ultimi anni avviarsi ad un consolidamento e, più ampiamente, prende atto e regolamenta le novità gestionali, operative e strategiche che hanno caratterizzato l’evoluzione del mercato. È stata, in sostanza, stabilita la opportunità, con la presenza del gestore, di semplificare l’offerta commerciale ai clienti finali sulla rete ordinaria.

È noto infatti che il mercato, considerata tipicamente la richiesta della clientela nazionale, difficilmente potrebbe prescindere da una presenza “attiva”, appunto, del gestore.

Una nota di attenzione merita il passo delle premesse che ritiene attuabile una modernizzazione della rete distributiva nazionale ed il superamento della crisi attraverso una sua razionalizzazione sia nel numero che nella qualità dei punti vendita.

È di tutta evidenza, in tal senso, l’importanza di quest’ultimo aspetto; tant’è che, in sintonia con lo stesso, le premesse dell’accordo si chiudono stabilendo letteralmente “… A tal fine ciascuna delle parti, autonomamente e per quanto di propria competenza, si adopererà nelle sedi opportune per il raggiungimento dei predetti obiettivi essenziali per il superamento dello stato di crisi del settore”. Orientandosi dunque le parti verso le finalità innanzi riportate, il 19 dicembre 2014 hanno firmato l’accordo in questione.

Più distintamente, il primo capitolo regolamenta quella che viene definita la “Semplificazione dell’offerta commerciale dei carburanti”, partendo dalle modalità di vendita finalizzate comunque a garantire alla clientela un’offerta completa, con riferimento alle modalità di distribuzione dei carburanti; offerta ovviamente condizionata dalle esigenze della domanda.

L’accordo parte da una asserzione che lascia intendere la peculiarità del mercato nazionale , dichiarando che “La rete distributiva a marchio Eni, per caratteristiche e dimensioni, ha un suo peculiare ed oggettivo punto di forza nell’offerta del self service, secondo quanto accade nel resto dei Paesi europei, pur conservando la possibilità di optare per il rifornimento con servizio che, nel mercato interno, mantiene una domanda e un’attrattiva assai rilevante per una determinata tipologia di clientela”.

Sostanzialmente un adeguamento ai criteri utilizzati in ambito comunitario, ma tenendo conto delle esigenze del mercato nazionale rivolte al sistema di erogazione del “servito”, che si combinano con la necessità di alleggerire situazioni potenzialmente traumatiche con riferimento alla crisi occupazionale.

Una operatività commerciale che lascia spazio alla definizione delle diverse tutele in ambito lavoristico da un lato e degli interessi aziendali dall’altro; finalizzato, così come riportato nell’accordo, a condividere soluzioni migliorative per l’Azienda e per i gestori.

La contemporanea presenza ed offerta delle due modalità – self service e Servito – rappresentano, secondo i contraenti, il carattere ed il valore aggiunto della rete di vendita a marchio Eni/ Agip. L’accordo infatti prevede l’offerta, durante l’ordinario orario di apertura al massimo di due modalità di vendita: una in Servito e l’altra in self service, con il metodo del post pagamento al gestore o ad un suo addetto e, qualora disponibile, con lo strumento del mobile payment.

Ad impianto chiuso, prevede l’accordo, l’offerta sarà limitata al solo self service con il metodo del pre pagamento automatizzato a mezzo accettatore di banconote, carte di credito ed eventuali altri mezzi di pagamento.

Indipendentemente dal metodo di pagamento adottato – post pagamento e pre-pagamento automatizzato – la modalità di vendita assume la comune denominazione di “Iperself”.

In sostanza, l’accordo tiene conto di quella che è l’esigenza del consumatore medio, orientato ad un servizio non solo di fornitura ma anche di assistenza garantendo i servizi collaterali. Infatti, secondo il patto sottoscritto, con l’offerta in modalità “Servito” il gestore si impegna attualmente a proporre al cliente, all’atto della erogazione del carburante, come riportato nella carta dei servizi: a) il riconoscimento di un bene/servizio che, di volta in volta, sarà indicato nella carta dei servizi vigente; b) la prestazione di servizi di cortesia; c) la possibilità di effettuare, direttamente dal veicolo, il pagamento e/o il caricamento dei punti Loyalty, ove sia possibile la modalità wireless.

La politica commerciale dell’azienda sembra dunque essere fortemente orientata ad una “caratterizzazione”, che si sostanzia nella contemporanea presenza delle due modalità di vendita (Iperself e servito) durante l’ordinario orario di apertura dell’impianto, prevedendo, in caso di limiti tecnici, interventi idonei a favorire la conversione di tutti gli impianti che attualmente offrono una sola modalità di vendita.

In sintesi, la rete a marchio Eni/ Agip, secondo l’accordo in esame, sarà suddivisa in tre segmenti:

Segmento misto: per gli impianti che effettuano la vendita di carburanti sia in modalità iperself che “servito” entrambi visibili dall’ingresso dell’impianto; la scelta operativa delle attrezzature da utilizzare va effettuata di comune accordo tra il gestore ed Eni secondo criteri di intesa commerciali.

Segmento servito: rientrano in tale segmento gli impianti che effettuano la vendita di carburanti esclusivamente con il coinvolgimento diretto del Gestore/operatore nella fase di rifornimento durante il normale orario di apertura dell’impianto. Dunque si formalizza il riconoscimento della importanza del “Servito”, come operatività tipica e necessaria del gestore.

Segmento iperself: rientrano in tale segmento gli impianti che effettuano la vendita di carburanti esclusivamente in modalità self service post pagamento e in assenza di coinvolgimento diretto del Gestore/operatore nella fase di rifornimento che sono dotati, di norma, di erogatori controllati a distanza da un sistema elettronico centralizzato. È di tutta evidenza che tale ultimo segmento sia trainante per attività non oil o viceversa.

Con riferimento alle “Condizioni economiche” regolamentate, l’accordo ribadisce che le stesse sono dettate dalla situazione di straordinarietà e di emergenza in cui versa il settore, ed in tal senso dalla convinzione di un suo costruttivo apporto per un reintegro delle remuneratività tale da superare l’attuale fase di emergenza.

Risulta coerente con tale considerazione , il disposto di cui al punto 2.1 secondo comma , laddove si stabilisce che “Per queste ragioni, nella definizione di un futuro accordo collettivo nazionale, le parti terranno conto che le condizioni definite nel presente accordo sono frutto di una situazione di straordinarietà ed emergenza del settore”. Asserzione che lascia evidentemente ampi margini di ulteriore operatività futura.

Inoltre si stabilisce che le condizioni economiche riportate nell’accordo vanno intese quali condizioni “minime” riconosciute nella esclusiva disponibilità del gestore valide fino alla sua modificazione attraverso un nuovo accordo collettivo aziendale, fatta salva in ogni caso la libertà del gestore di sviluppare autonome iniziative economico-commerciali.

Mi sembra una previsione di rilievo che, assieme alle altre regolamentate, si orienta al rilancio del servizio come sostanziale strumento finalizzato a rafforzare o “nuovamente” riconoscere il ruolo del gestore , nella sua operatività, secondo gli apprezzati canoni tradizionali nazionali.

L’accordo prevede poi una specifica regolamentazione con riferimento al periodo transitorio ed alla sua decorrenza e, proprio in virtù del carattere innovativo dettato da una situazione di emergenza, le parti contrattuali ritengono necessario un periodo transitorio da rispettare prima che lo stesso produca i suoi effetti. In tal senso è previsto l’obbligo per l’Eni ad adeguare progressivamente gli impianti secondo le caratteristiche declinate nell’accordo.

Con riferimento alla definizione dei prezzi di cessione è prevista altresì una deroga a quanto stabilito negli accordi aziendali del 24 luglio 2003 e del 25 novembre 2010 ed in tal senso potrà variare il differenziale fra il “fai da te” e il “servito” su ciascun impianto per sperimentare in anticipo i meccanismi introdotti con l’accordo in esame e valutarne gli effetti. In caso di riduzione del differenziale fra “fai da te” e “servito” Eni si farà carico dei maggiori costi sopportati dai gestori esclusivamente sulle vendite effettuate “Iperself”.

Il periodo transitorio non potrà estendersi per gli impianti di proprietà di Eni oltre il 30 aprile 2015, mentre per gli impianti di proprietà di imprenditori convenzionati con l’azienda, il periodo transitorio potrà prolungarsi fino al 30 settembre 2015, al fine di consentire il necessario adeguamento all’innovazione ed Eni si riserva comunque la facoltà di estendere per ulteriori tre mesi tale ultimo periodo transitorio per portare a termine il suddetto adeguamento contrattuale per gli impianti di proprietà di imprenditori convenzionati con l’azienda.

L’accordo in esame al punto 2.3 regolamenta i margini del gestore ed i criteri di formazione dei prezzi di cessione e dunque uno degli elementi qualificanti l’accordo inerisce proprio l’intangibilità del margine ed il conseguenziale trasferimento della politica degli sconti in capo all’azienda.

Le considerazioni riportate prescindono da indicazioni di dettaglio sulla politica dei prezzi e sulla congruità del margine, di competenza specificamente commerciale.

Risulta di interesse innovativo la parte dell’accordo con riferimento alla “clausola di recesso anticipato”, laddove è stabilita la sospensione, in via del tutto eccezionale, della possibilità di applicare nel biennio 2015/2016 la clausola di recesso anticipato a titolo oneroso ,di cui all’accordo collettivo aziendale del 28 luglio 2009, stabilendo che il recesso oneroso tornerà ad essere esercitabile dal 2017 con riferimento agli anni 2015/2016.

Un ulteriore auspicabile dettame negoziale prevede un calendario condiviso per avviare tavoli tecnici con riferimento ai cali carburante ed alle procedure di scarico carburante sugli impianti; alle peculiarità del mercato extra rete nel loro interagire sulla compatibilità del mercato rete; sulla condivisione di un testo unico degli accordi collettivi aziendali vigenti, sulle fidejussioni, sullo smaltimento acque reflue e sul non oil.

Gli elementi di rilievo innanzi enunciati hanno una valenza ulteriore ravvisabile nel conseguenziale coinvolgimento delle altre aziende che si troveranno ad affrontare le medesime problematiche in materia di margini, sconti prezzi e condizioni contrattuali per i gestori.

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