Decreto Liquidità, rischio flop per le Pmi

Le riflessioni di Bonaventura Sorrentino, studio legale e tributario Sorrentino Pasca Toma

Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall’epidemia Covid-19, il decreto-legge 23/2020 concede, fino al 31 dicembre 2020, garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese.

Gli impegni assunti dalla Sace spa, ai sensi della fonte normativa richiamata, non superano l’importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi sono destinati a supporto di piccole e medie imprese inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita Iva, che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo.

Sinteticamente, le garanzie di cui al comma 1 sono rilasciate alle seguenti condizioni:

a) la garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2020, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi;

b) al 31 dicembre 2019 l’impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014, e alla data del 29 febbraio 2020 non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea;

c) l’importo del prestito assistito da garanzia non è superiore al maggiore tra i seguenti elementi: 1) 25 per cento del fatturato annuo dell’impresa relativi al 2019, come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale; 2) il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero da dati certificati se l’impresa non ha approvato il bilancio; qualora l’impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa. Le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio della garanzia sono le seguenti: 1) per i finanziamenti di piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all’importo garantito, 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno; 2) per i finanziamenti di imprese diverse dalle piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all’importo garantito, 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;

(…)

f) la garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio;

Nel decreto vengono enunciate più dettagliatamente le regole e le procedure necessarie per l’ottenimento del finanziamento garantito.

Soffermiamo l’attenzione sulla piccola e media impresa.

A tali tipologie imprenditoriali è riconosciuto il diritto ad ottenere 25.000 euro di finanziamento, garantito dallo Stato, a condizione che il precedente esercizio abbiano fatturato almeno 100.000 euro e che non si trovino in una posizione di disagio (esemplificativamente una segnalazione al Crif oppure alla Centrale rischi).

Ipotizziamo che, così come accade normalmente per chi pratica attività di impresa, il richiedente la garanzia usufruisca già di un affidamento bancario ipotizziamo di 20.000 euro. Taluni istituti bancari prevedono in merito, nelle linee guida, di rendersi disponibili alla erogazione del credito, a condizione che questo sia superiore di almeno il 10 per cento di quello già concesso al cliente; ne deriva che se, come è presumibile, l’imprenditore ha un fido di 20.000 euro già utilizzato quasi per intero, la banca si renderebbe disponibile ad erogare un credito di almeno 22.000 euro ma ad una condizione, l’annullamento con le somme erogate dei 20.000 di credito in bianco. Ne deriverebbe che, pur ottenendo l’intero importo di 25.000 euro di credito garantiti, la banca erogherà l’intera somma ma tratterà i 20.000 in bianco, sostanzialmente trasformando il suo credito chirografario, in credito garantito dallo Stato

Sostanzialmente avrà ottenuto in più 5.000 euro, ma ad una serie ulteriore di condizioni. Nel decreto abbiamo visto che viene indicato che la banca che eroga questo credito dovrà applicare come tasso le condizioni medie applicate dal sistema bancario nelle operazioni di questo tipo, presumibilmente il tasso medio pubblicato dalla banca d’Italia (per crediti inferiori a 25.000 euro, attualmente di 8,64 %); dunque se la banca applica un tasso di 8,63% rispetta il disposto normativo.

È stato altresì previsto che, per ottenere il credito il richiedente debba corrispondere, la commissione dello 0,25% il primo anno… dello 0,50% il secondo ed il terzo anno dell’1% per cento il quarto il quinto ed il sesto anno; applicando tale commissione a 25.000 euro dovrà pagare in totale 585 euro su 25.000 euro di erogato e dunque con incidenza media del 2,40; ma se io pago 585 euro su un utilizzo effettivo di 5.000 euro la commissione raggiunge 11,60 per cento dell’utilizzato.

In conclusione si può forse ritenere necessaria una ulteriore attenzione sulle modalità di erogazione; contrariamente questi 400 miliardi, con questo sistema, per una buona percentuale sembrano destinati a trasformare i crediti chirografari in crediti garantiti dallo Stato.