Frodi Iva, sciolto il nodo sul calcolo della prescrizione

Pubblicato su:

www.staffettaonline.com

Avv. Bonaventura Sorrentino

Studio legale e tributario Sorrentino Pasca Toma

Cosa comporta la sentenza della Consulta sulla “regola Taricco”. L’analisi di Bonaventura Sorrentino, studio legale e tributario Sorrentino Pasca Toma

I giudici, nel calcolare i termini di prescrizione in materia di frode Iva, non devono applicare la c.d. “regola Taricco”, stabilita dalla Corte di Giustizia Ue con la sentenza dell’8 ottobre 2015 per i reati in materia di Iva.

La prescrizione spesso è l’ultimo scoglio di approdo e di salvataggio dalle tempeste processuali e pertanto i termini prescrizionali sono in taluni casi di fondamentale importanza.

Come si sa, la Cassazione e la Corte di Appello di Milano avevano adito la Corte Costituzionale sulla questione di costituzionalità dell’articolo 2 della legge 2 agosto 130, nella parte in cui autorizza alla ratifica e rende esecutivo l’articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, come integrato dalla sentenza della Grande sezione della Corte di giustizia dell’unione europea dell’8 settembre 2015 nella causa C-195 denominata Taricco.

Più semplicemente l’udienza davanti alla Corte Costituzionale sulla vicenda Taricco ha riguardato l’obbligo per il giudice, in applicazione dell’articolo 325 del TFUE, come interpretato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza Taricco, di disapplicare gli articoli 160 e 161, secondo comma, del codice penale, “allorquando ne derivi la sistematica impunità delle gravi frodi in materia di Iva”.

L’articolo 160 del codice penale richiamato dispone “Il corso della prescrizione è interrotto dalla sentenza di condanna (c.p.p. 533) o dal decreto di condanna (c.p.p. 459, 565). Interrompono pure la prescrizione l’ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell’arresto, l’interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria, su delega del pubblico ministero, o al giudice, l’invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l’interrogatorio, il provvedimento del giudice di fissazione dell’udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di fissazione della udienza preliminare, l’ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, il decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena, la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo, il decreto che dispone il giudizio immediato, il decreto che dispone il giudizio e il decreto di citazione a giudizio.

La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall’ultimo di essi; ma in nessun caso i termini stabiliti nell’articolo 157 possono essere prolungati oltre i limiti di cui all’art 161 secondo comma, fatta eccezione per i reati di cui all’articoli 51, commi 3 bis e 3 quater, del codice di procedura penale”; così come l’articolo 161, secondo comma prevede “… Salvo che si proceda per i reati di cui all’articolo 51, commi 3 bis e 3 quater, del codice di procedura penale, in nessun caso l’interruzione della prescrizione può comportare l’aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, della metà per i reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis, limitatamente ai delitti richiamati dal presente comma, e 640-bis, nonché nei casi di cui all’articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all’articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103, 105”.

Dunque, tutto parte dalla Corte di Appello di Milano e dalla Corte di Cassazione che avevano sollevato, con riferimento agli articoli 3, 11, 24, 25, comma secondo, 27, comma terzo, e 101, comma secondo della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 2 della legge 2 agosto n. 130, la quale ordina l’esecuzione nell’ordinamento italiano del Trattato sul funzionamento dell’unione europea nella parte in cui impone di applicare la disposizione che obbligherebbe il giudice nazionale di disapplicare gli articoli 160 e 161 secondo comma del codice penale, relativi agli effetti della interruzione della prescrizione.

L’argomento della pronuncia del 10 aprile della Corte Costituzionale condiviso dalla Corte di Giustizia UE è molto incisivo, disponendo che il diritto della Unione non può fissare al giudice nazionale italiano un obiettivo di risultato in violazione dei nostri principi costituzionali.

Il testo del comunicato, reso noto dalla Corte costituzionale statuisce che “I giudici non sono tenuti ad applicare la “regola Taricco” sul calcolo della prescrizione, stabilita dalla Corte di Giustizia Ue con la sentenza dell’8 settembre 2015 per i reati in materia di Iva. Pertanto, anche per questi reati, rimangono applicabili gli articoli 160, ultimo comma, e 161 del Codice penale.

La Corte costituzionale, riunita oggi in camera di consiglio, ha infatti dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 2 della legge di autorizzazione alla ratifica del Trattato di Lisbona (n. 130/2008), là dove dà esecuzione all’articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell’Ue (TFUE) come interpretato dalla Corte di Giustizia con la “sentenza Taricco”.

Le questioni erano state sollevate dalla Cassazione e dalla Corte d’appello di Milano sul presupposto che la “regola Taricco” fosse senz’altro applicabile nei giudizi in corso, in contrasto con i principi supremi dell’ordinamento costituzionale, in particolare con il principio di legalità in materia penale (articolo 25 della Costituzione).

Secondo i giudici costituzionali, però, questo presupposto è caduto con la sentenza “Taricco bis” del 5 dicembre 2017, in base alla quale l’articolo 325 TFUE (come interpretato dalla Corte di Giustizia nel 2015) non è applicabile né ai fatti anteriori all’8 settembre 2015 (e dunque nei giudizi a quibus) né quando il giudice nazionale ravvisi un contrasto con il principio di legalità in materia penale”.

© Riproduzione riservata