Illegittimità dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA): brevi riflessioni sul diritto al rimborso

L’imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA), istituita con l’art. 3 della L.R. 19-2011, entrata in vigore il 1° gennaio 2012., si applica sulla benzina per autotrazione erogata dagli impianti di distribuzione ubicati nel territorio regionale, ivi compresi quelli destinati ad uso privato; è dovuta dal concessionario o titolare dell’autorizzazione dell’impianto di distribuzione del carburante o, per loro delega, dalla società petrolifera che sia unica fornitrice del suddetto impianto, in virtù di delega.

Si provvede al pagamento dell’IRBA mediante:

1. il pagamento di rate mensili di acconto commisurate alla quantità di prodotto fatturata nel mese di riferimento di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d) del decreto ministeriale 30 luglio 1996 del Ministero delle Finanze. Il versamento è effettuato entro il mese successivo a quello di riferimento.

2. eventuale versamento a conguaglio. Le operazioni di conguaglio sono effettuate dai soggetti obbligati, sulla base dei dati comunicati dall’Agenzia delle Dogane ai sensi dell’articolo 3, comma 6 della L.R. 19-2011, (Regione Lazio) entro 30 giorni dalla comunicazione dei dati da parte della Regione ai medesimi soggetti obbligati, confrontando l’importo determinato ai sensi dell’articolo 4 della L.R. 19-2011 con le rate di acconto versate di cui al punto 1. Le somme eventualmente versate in eccedenza sono detratte dal versamento della prima rata di acconto utile e, ove necessario, dalle rate successive.

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’IRBA entro il termine previsto da parte del soggetto obbligato, la Regione applica la sanzione amministrativa pari al 100% dell’imposta non versata, ai sensi dell’articolo 3, comma 13, della legge 549-1995, oltre agli interessi di mora.

Da tempo si è posta la questione sull’illegittimità dell’imposta, iniziata addirittura con una procedura di infrazione avviata già lo scorso anno dalla Commissione europea nei confronti dell’Italia appunto sull’illegittimità delle addizionali.
La Commissione europea inviava in tal senso una lettera di costituzione in mora all’Italia chiedendo l’abolizione dell’IRBA.
Sostanzialmente la Commissione europea tiene a sottolineare che l’incidenza dell’imposta è di circa 2 centesimi per litro di benzina, rispetto a 72 centesimi di accisa percepiti sulla base della legislazione armonizzata Ue.
L’IRBA, sottolinea la nota, non ha finalità specifiche ma unicamente di bilancio, contravvenendo quindi alle norme Ue (articolo 1, paragrafo 2, della direttiva sul regime generale delle accise 2008/118/CE). Se l’Italia non avesse attivato entro due mesi, la Commissione dichiarava che avrebbe inviato un parere motivato alle autorità italiane.
Successivamente alla messa in mora, la Commissione europea inviava infatti un parere motivato all’Italia in merito all’imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA).
Tale parere sottolineava che, in applicazione del diritto dell’Ue (direttiva 2008/118), gli Stati membri possono imporre altre imposte indirette oltre alle accise solo se sono rispettate due condizioni: che l’imposta sia riscossa per scopi specifici e che sia conforme alle norme Ue applicabili per l’accisa o l’Iva.
Secondo la Commissione, l’Irba non soddisfa alcuno dei due requisiti.

Nel merito e conseguenzialmente si è pronunciata ultimamente anche la giustizia tributaria nazionale.
La Commissione Tributaria Regionale per il Piemonte sezione / Collegio n°6, dopo aver analizzato la natura del tributo stesso, dichiara illegittima l’imposta in questione considerando che “…, la natura, la gestione condivisa tra Regioni beneficiarie del gettito ed Agenzia delle Dogane portano a ritenere l’imposta ‘un’accisa sulla benzina’. La tassa sulla benzina è sotto accusa dalla Commissione europea che ha trasmesso la comunicazione della presunta illegittimità della tassa in un bollettino delle procedure di infrazioni in corso. Nella nota contro l’imposta sul carburante è riportata la legge comunitaria di riferimento che dice chiaramente che gli Stati membri possono prelevare altre Imposte Indirette sui prodotti sottoposti ad accisa purché siano rispettate due condizioni: 1) che la tassa sia utilizzata per fini specifici; 2) che la tassa sia conforme alla normativa dell’Unione Europea in materia di accise o di Imposta sul Valore Aggiunto. In entrambi i casi la tassa sulla benzina risulta illegittima e la Commissione ritiene che, nel caso dell’IRBA questi due requisiti non sono soddisfatti. Gli Stati membri, afferma la Commissione europea, possono prelevare altre Imposte Indirette sui prodotti sottoposti ad accisa purché siano rispettate le due condizioni. In breve, la tassa regionale sarebbe contraria al diritto dell’Ue perché senza finalità specifiche se non di bilancio è tecnicamente una accisa perché la base imponibile resta l’unità di prodotto”.

È di tutta evidenza che tale assunto comunitario, richiamato integralmente dalla giurisprudenza nazionale, rendono legittimi i presupposti non solo per impugnare ogni pretesa del tributo, ritenuto illegittimo, ma di poter agire per il recupero degli importi pregressi versati, articolando adeguatamente e tempestivamente tale richiesta.