Contributo a fondo perduto: condizioni e calcolo del fatturato

Osservazioni sui chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate a cura di Bonaventura Sorrentino, studio legale e tributario Sorrentino Pasca Toma.

L’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 , il cosiddetto Decreto Rilancio, regolamenta il riconoscimento di un contributo a fondo perduto, erogato dalla Agenzia delle Entrate, a favore degli imprenditori titolari di partita Iva, colpiti dalla emergenza epidemiologica Covid; distintamente il comma 3 dell’articolo riporta le condizioni soggettive necessarie, il comma 4 stabilisce le condizioni oggettive per l’ottenimento del contributo ed il comma 5 il criterio di calcolo dello stesso.

Dunque il contributo spetta esclusivamente ai soggetti con ricavi (secondo i criteri di qualificazione di cui all’articolo 85 del TUIR, reddito di impresa) o compensi (tenendo conto della definizione di cui all’articolo 54 del TUIR, lavoro autonomo), non superiori a 5 milioni di euro nel periodo di imposta 2019 (se periodo di imposta coincide con l’anno solare), a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia stato inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, facendo riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Con riferimento all’ammontare del contributo, esso è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, più dettagliatamente:

a) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;

b) quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;

c) dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

L’ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti, beneficiari del contributo ai sensi dei commi 3 e 4, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Si è posto il problema, in sede interpretativa, se il computo del fatturato e dei corrispettivi di cui tener conto ai fini della verifica delle condizioni per accedere al contributo al fondo perduto dovesse tener conto dell’imposta sul valore aggiunto.

Dilemma sciolto dalla Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 15/E del 13 giugno 2020 con cui viene tra le altre chiarito che le operazioni vanno considerate al netto dell’Iva.

Si ritiene, considerato che l’accisa è essa stessa base imponibile dell’Iva, che una diversa considerazione sembrerebbe vada fatta con riferimento alla fatturazione di prodotti soggetti ad accise.

Sembra evidente che per il calcolo del fatturato e dei corrispettivi da confrontare al fine di verificare la riduzione prevista dalla disposizione normativa, poiché si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi, dovranno essere considerate le operazioni che hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020).

Ma quale è la data da prendere in considerazione?

Come chiarito dalla circolare, non può che essere quella di effettuazione dell’operazione che, per le fatture immediate, è rispettivamente la data della fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.1.3), mentre per la fattura differita è la data dei Ddt o dei documenti equipollenti richiamati in fattura.

Resta inteso che nel calcolo dell’ammontare del fatturato dei mesi di aprile 2020 e 2019, come abbiamo visto, rilevante per il controllo del requisito della riduzione, andranno escluse le fatture differite emesse nei citati mesi (entro il giorno 15) relative ad operazioni effettuate nel corso dei mesi di marzo 2020 e 2019, mentre andranno incluse le fatture differite di aprile 2020 e 2019 emesse entro il 15 maggio 2020 e 2019.

In sintesi:

a) devono essere considerate tutte le fatture attive (al netto dell’Iva) con data di effettuazione dell’operazione che cade ad aprile;

b) le fatture differite emesse nel mese di maggio e relative a operazioni effettuate nel mese di aprile;

c) occorre tenere conto delle note di variazione di cui all’art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con data aprile;

Importante un chiarimento, con riferimento ai soggetti a cui spetta il contributo, la circolare stabilisce che lo stesso non spetta ai soggetti i cui redditi sono unicamente riconducibili allo status di «lavoratore dipendente».

Dunque, le persone fisiche che esercitano attività d’impresa che contestualmente possiedono lo status di «lavoratore dipendente» possono comunque fruire del contributo a fondo perduto Covid-19 (fermo restando il rispetto degli ulteriori requisiti previsti) in relazione alle predette attività ammesse al contributo stesso.

Ciò vale anche nel caso di soci lavoratori dipendenti.

Dalla formulazione del comma 1 dell’articolo 25 del Decreto che, con riferimento ai requisiti soggettivi, menziona espressamente «i soggetti esercenti attività (…)», la circolare richiamata ne fa derivare che la fruizione del contributo a fondo perduto Covid-19 è destinata al singolo contribuente, a prescindere dalla circostanza che eserciti contestualmente più di un’attività ammissibile alla fruizione del contributo (ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti).

Per tali soggetti dunque, secondo l’Agenzia delle Entrate, per determinare la soglia dei ricavi di cui al comma 3 e la riduzione del fatturato rispetto al periodo d’imposta 2019, è necessario fare riferimento, rispettivamente alla somma dei ricavi e compensi e dei fatturati di tutte le attività esercitate ammesse al contributo a fondo perduto.