Impianti carburanti incompatibili: ipotesi di applicazione del principio del legittimo affidamento

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Esercitabile in autotutela

Nella nota che segue l’avv. Bonaventura Sorrentino dello studio legale Sorrentino-Pasca-Toma, evidenzia l’ipotesi di ricorrere al riconoscimento del principio giuridico del “legittimo affidamento”, esercitabile in autotutela, per i titolari di impianti di distribuzione carburanti che ricadono nella casistica di “incompatibilità inderogabile”. Il tema sarà uno di quelli al centro dell’assemblea plenaria dei retisti Assopetroli in programma mercoledì a Roma (v. Staffetta 23/01).

Lo scenario, quantomeno quello dimensionale,che dovrebbe fare seguito ai criteri delineati dal Ddl Sviluppo, collegato alla Legge di stabilità 2014, con riferimento alla razionalizzazione della rete carburanti, potrebbe acquisire una diversa fisionomia con l’applicabilità, ai punti vendita ritenuti incompatibili senza possibilità di deroga,del principio giuridico del c.d. legittimo affidamento, esercitabile in regime di autotutela. Ci si limita, in questa sede, ad accennare le regole di riferimento che potrebbero portare a conclusioni conferenti, seppure la loro piena esplicitazione richiederebbe una ben più dettagliata disamina. Cosa che ci riserviamo di fare.

Il progetto di razionalizzazione della rete, nelle diverse sedi di discussione sul perfezionamento del disposto normativo, sembra, con riferimento alla classificazione di “incompatibilità inderogabile” ed alle condizioni da cui essa scaturisce, non tener conto – per taluni concreti casi – di un principio cardine a tutela dei terzi (titolari dei punti vendita e taluni retisti), ossia del principio giuridico del legittimo affidamento, da cui deriva un diritto da poter far valere in autotutela. Sostanzialmente si vuole arrivare a sostenere che, così come è regolamentato, il provvedimento ben potrebbe essere oggetto di gravame nelle opportune sedi ed anche in autotutela, proprio per taluni casi di violazione del principio del legittimo affidamento.

Tale principio quando, come riteniamo nel caso di specie, assume i caratteri della legittimità e della ragionevolezza consuma, erode e condiziona fortemente il pubblico potere. Più chiaramente, una definizione di massima del legittimo affidamento esprime un principio tutelato che impone, al soggetto pubblico che voglia imprimere un dictat lato sensu, di tenere nel debito conto l’interesse del soggetto coinvolto alla conservazione di un vantaggio o di un bene conseguito in buona fede; ciò grazie ad un previo chiaro atto della pubblica amministrazione all’uopo diretto. Ciò vale, sia nel caso in cui detto vantaggio si sia consolidato per effetto del decorso di un significativo lasso di tempo, che nel caso in cui si sia appena concluso l’iter amministrativo e procedurale di riferimento, superando ogni fase di controllo e verifica delle condizioni regolamentate.

Sulla specifica questione, il principio di riferimento potrebbe, ad esempio, riguardare i titolari di quei punti vendita che, in conformità di una specifica regolamentazione normativa territoriale od amministrativa sussidiaria sia regionale che provinciale o derivante da provvedimenti comunali,siano stati considerati idonei ed ancor più quegli operatori del settore che di recente hanno investito affidandosi e confidando in una normativa od in una regolamentazione in sintonia e conforme al loro operato; senza voler parlare dei casi in cui siano stati in passato riconosciute espresse deroghe conferenti compatibilità a taluni impianti. A titolo esemplificativo, la legge regionale (regione Campania) numero 8 del 30 luglio 2013, in materia di norme per la qualificazione e l’ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti ha regolamentato nel merito, tra le altre, l’oggetto, le finalità, funzioni e requisiti degli impianti, dettando distintamente condizioni, oneri ed obblighi per l’installazione e dunque generando un legittimo affidamento sulla appunto legittimità e correttezza dell’operato, che sicuramente nel caso di investitori ha comportato oneri anche economici e patrimoniali.

Ci chiediamo se tale legittimo affidamento può subire nell’immediatezza il gravame derivante dalla razionalizzazione della rete nell’ipotesi in cui l’ubicazione non rifletta i più recenti dettami ed i più recenti criteri di sicurezza, che potrebbero realizzare una incompatibilità inderogabile. Si arriva a ritenere che, nei casi rientranti tra le ipotesi illustrate, si possa ravvisare il riconoscimento di una iniziativa in autotutela per deroga al principio di affidamento legittimo. Tale conclusione in coerenza con i requisiti costitutivi del principio.

Infatti l’elemento oggettivo che rende l’affidamento ragionevole impone che il vantaggio che il privato difende rispetto alle ansie acquisitive della pubblica amministrazione sia chiaro; sostanzialmente è necessario che esso scaturisca: in un atto formale, in un comportamento attivo, in un provvedimento efficace e vincolante. L’elemento oggettivo dunque, che pure si ravvisa nelle ipotesi in questione, si concretizza tutte le volte in cui l’esercizio del potere incontra un preesistente bene attribuito in modo chiaro ed univoco da un provvedimento espresso ed efficace; come potrebbe essere, per quanto riguarda taluni punti vendita, ritenuti potenzialmente incompatibili pur detenendo i requisiti previsti illo tempore. In tal senso l’elemento soggettivo, che rende l’affidamento legittimo, difende una utilità ottenuta in deroga o nella plausibile convinzione di averne titolo, ed è sicuramente tutelabile l’affidamento sinergico con la buona fede. Ultimo tratto distintivo dell’affidamento e conferente con le ipotesi in esame è quello cronologico; il passare del tempo è un fattore che rafforza la convinzione della spettanza di un diritto, limitando il potere pubblico di mettere nel nulla ciò che ci era stato riconosciuto o che il tempo ha reso acquisito.

Sostanzialmente il legittimo affidamento diviene “pieno”, quando si è al cospetto di un vantaggio o di uno status conseguito in un arco di tempo reale tale da persuadere il beneficio della sua definitività. Principio dunque trasferibile in taluni casi enunciati nei criteri di razionalizzazione della rete, con riferimento agli impianti considerati incompatibili senza possibilità di deroga, seppure magari realizzati nel rispetto di disposizioni regolamentari e normativi sussidiari; dettame ancor più trasferibile ed incisivo laddove i nuovi criteri di incompatibilità vanno ad incidere su punti vendita realizzandi, laddove c’è già stato un investimento economico figlio di un legittimo affidamento. Riteniamo consequenzialmente applicabile lo strumento della autotutela amministrativa in quanto il rapporto tra la tutela dell’affidamento legittimo e lo svolgersi dell’autotutela decisoria metta al centro dell’attenzione il diritto del terzo (punto vendita).

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