La gradazione delle responsabilità nel disegno di legge sui reati ambientali

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La gradazione delle responsabilità nel disegno di legge sui reati ambientali

L’esperto risponde

Pubblichiamo una nuova puntata della rubrica “L’esperto risponde”. È possibile inviare domande su questioni di fiscalità, ambiente, fonti rinnovabili, accise, nuove normative e disposizioni amministrative all’indirizzo e-mail staffetta@staffettaonline.it. Risponde l’avvocato Roberta Toma, dello studio legale e tributario Sorrentino-Pasca-Toma.

Quesito:

Nel testo licenziato in seconda lettura dal Senato del disegno di legge sui delitti ambientali (v. Staffetta 05/03) che il 19 marzo ha iniziato l’esame in terza lettura alla commissione Giustizia della Camera, una delle norme che preoccupa di più gli operatori “onesti”, quelli cioè che possono incappare in un incidente non per scelta criminale ma casualmente, è quella sul “ravvedimento operoso” (art. 452-decies). Norma che sarebbe intesa a premiare i “comportamenti virtuosi” in quanto prevede una riduzione delle pene per chi, “prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado” provvede concretamente “alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi”. Preoccupata Confindustria perché l’impostazione non distinguerebbe tra chi ha un incidente e si attiva subito per riparare e chi inquina per scelta criminale (v. Staffetta 17/03), mentre secondo Legambiente nel provvedimento la distinzione tra colpa e dolo sarebbe ben presente (v. Staffetta 19/03) . Secondo diversi operatori, si tratta di una norma inattuabile perché i tempi sarebbero troppo stretti. Il rischio quindi di “essere sbattuto in galera” sarebbe molto elevato. Che ne pensa l’esperto?

Risposta:

L’iter parlamentare del disegno di legge che introduce nel codice penale alcuni reati contro l’ambiente pare giunto ad un momento decisivo. Il 5 marzo scorso, infatti, il Senato ha approvato il testo trasmesso alla Camera, che dovrà dare il placet definitivo.

Si tratta di un testo molto articolato, perché affronta i problemi della tutela dell’ambiente sotto tre profili.

Quello strettamente sistematico: il disegno di legge inserisce le nuove fattispecie penali nel codice penale e non in una legge speciale, assegnando, così, un notevole rilievo simbolico alla riforma. Anche gli impegni comunitari rendevano necessaria una virata in tal senso, poiché la Convenzione di Strasburgo del 4 novembre 1998, sottoscritta dall’Italia il 6 novembre 2000 ma non ratificata, impone che la protezione dell’ambiente sia attuata attraverso la legge penale e sancisce, indirettamente, l’insufficienza di un impianto quasi esclusivamente contravvenzionale quale è, ora, quello italiano.

Quello della responsabilità amministrativa degli enti: le figure di reato ambientale vengono inserite nell’elenco dei reati che generano responsabilità amministrativa a carico degli enti ai sensi del d. L.vo 231 del 2001.

Quello procedimentale: viene introdotta la possibilità di definizione anticipata delle contravvenzioni in materia ambientale previste dal D. L.vo n. 152 del 2006 (codice dell’ambiente), secondo il meccanismo prescrizioni/pagamento in misura ridotta, sperimentato proficuamente in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Le reazioni suscitate dal testo approvato al Senato sono molteplici. Si può registrare quella, severa, di Confindustria e del suo presidente, Squinzi, che ha stigmatizzato il fatto che il disegno di legge non distinguerebbe “tra chi ha un incidente e si attiva subito per riparare e chi inquina per scelta criminale” e quindi stabilirebbe “che gli imprenditori sono malfattori per definizione”. A tale levata di scudi ha risposto Legambiente con un plauso alle norme di prossima, possibile, introduzione perché, al contrario, riuscirebbero a delineare bene le gradazioni di responsabilità dei diversi ‘inquinatori’.

La posizione del presidente degli industriali italiani è probabilmente dettata dall’eliminazione, nel corso della discussione parlamentare, della causa di non punibilità per l’autore di uno dei reati previsti che, volontariamente, rimuova il pericolo ovvero elimini il danno da lui provocati prima che sia esercitata l’azione penale.

Benché meccanismi analoghi siano previsti anche in altre materie, tale eliminazione è stata sicuramente dettata dalla particolare severità che ormai orienta la normazione comunitaria in materia di tutela dell’ambiente.

A parte la cancellazione della possibilità di riparare i danni recati all’ambiente per rimanere esenti da responsabilità penale, però, la distinzione dei diversi gradi di responsabilità è netta.

Quelli che sono delineati come reati dolosi (inquinamento ambientale, morte o lesione come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale, disastro ambientale), sono puniti anche come ipotesi colposa. È innegabile che nell’esercizio dell’impresa spesso si determinino situazioni di inquinamento solo per colpa e la riforma prevede la diminuzione della pena prevista per l’ipotesi dolosa da un terzo a due terzi. Ove, poi, si determini soltanto il pericolo di inquinamento ambientale o disastro ambientale, le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Un’ulteriore ipotesi di vedere mitigate le conseguenze della commissione di uno dei reati contemplati dalla riforma è quella del ravvedimento operoso. Sono infatti previste importanti diminuzioni di pena per chi “si adopera per evitare che l’attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado provvede concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi” oppure per chi “aiuta concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell’individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti”.

Potrà, dunque, sperare in pene più contenute e conseguenze più miti delle proprie condotte delittuose non solo chi inquina per colpa ma anche chi si ‘ravveda’ prima dell’inizio del dibattimento di primo grado. Dibattimento che potrà essere sospeso per un periodo non più lungo di due anni, prorogabili a tre, ove sia necessario portare a compimento le opere di bonifica e di ripristino che siano in corso di esecuzione.

Proprio il profilo della gradazione delle responsabilità e del favor per l’eliminazione delle conseguenze dannose mi pare, dunque, sia stato ben strutturato e articolato nel disegno di legge ora in discussione alla Camera.

Certo, trattandosi di reati che nella loro ipotesi dolosa sono puniti con pene pesanti, la riforma che ne risulterà eventualmente approvata dovrà essere vagliata prima di tutto nella sua interazione con la disciplina delle misure cautelari personali e reali. Sarà rimessa all’equilibrio dell’autorità giudiziaria la tempestiva individuazione delle ipotesi dolose e di quelle colpose, e agli indagati la proficua utilizzazione dei percorsi premiali messi a disposizione dal legislatore.

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