Controlli sui cali carburanti, quale regola per i registri?

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Controlli sui cali carburanti, quale regola per i registri?

Pubblichiamo una nuova puntata della rubrica “L’esperto risponde”. È possibile inviare domande su questioni di fiscalità, ambiente, fonti rinnovabili, accise, nuove normative e disposizioni amministrative all’indirizzo e-mail staffetta@staffettaonline.it. Rispondono gli avvocati Bonaventura Sorrentino ed Emanuela Pasca.

Quesito

In caso di una verifica presso un deposito commerciale di prodotti petroliferi (gasolio) è corretto applicare i cali previsti dal DM 55/2000 anche ai fini della regolare tenuta dei registri di carico e scarico?

Risposta

I depositi commerciali sono i depositi autorizzati a commercializzare i prodotti energetici assoggettati ad accisa, intendendo per questi ultimi, quei prodotti per i quali è stato già assolto il debito d’imposta.

Il DM 55/00 è stato emanato in attuazione del disposto dell’articolo 4 del testo unico accise, per regolamentare le perdite inerenti la natura stessa dei prodotti, che siano vincolati al regime sospensivo; pertanto per espressa disposizione del DM citato, è applicabile ai prodotti soggetti ad accisa, ossia quei prodotti per i quali non è stato assolto il debito d’imposta.

L’articolo 50, comma 2, del testo unico accise detta invece una specifica disposizione per i depositi commerciali, stabilendo che per questi ultimi si considera irregolare la tenuta del registro di carico e scarico quando la differenza supera il 3 per mille delle quantità di gasolio assunte in carico nel periodo preso a base della verifica.

Alla luce delle previsioni normative sopra riportate si ritiene che, trattandosi di un deposito commerciale di gasolio, per la determinazione dei cali rilevanti, anche ai fini della regolare tenuta dei registri di carico e scarico, la norma di riferimento sia l’articolo 50 del testo unico accise.

Tale conclusione trova conferma nella circolare del 2 maggio 2000 del Ministero delle Finanze, avente ad oggetto le innovazioni più significative apportate del DM 55/00, laddove, con riferimento ai depositi commerciali, statuisce che “nulla è innovato per quanto concerne la procedura per la determinazione dei cali ammissibili presso i distributori stradali di carburante e presso i depositi commerciali di gasolio, che resta quella prevista dall’art. 50, comma 2, del testo unico accise”.

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