Frodi carburanti, un’analisi del decreto sul transito in depositi terzi

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Avv. Bonaventura Sorrentino

Studio legale e tributario Sorrentino Pasca Toma

Di Bonaventura Sorrentino, studio legale e tributario Sorrentino Pasca Toma

Nell’ambito della attività normativa finalizzata alla lotta ed alla prevenzione alle frodi fiscali praticate nel settore petrolifero, il legislatore, con la legge 27 dicembre 2017, n. 205, dal comma 945 al comma 959 ha regolamentato l’autorizzazione allo stoccaggio dei prodotti energetici depositati presso terzi e le modalità di trasmissione, anche telematica, del flusso normativo dei dati tra l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza.

Sinteticamente, la norma richiamata prevede che il soggetto che intende avvalersi, per lo stoccaggio di prodotti energetici, di un deposito fiscale o del deposito di un destinatario registrato dei quali non sia titolare, deve essere preventivamente autorizzato dalla Agenzia delle dogane e dei monopoli all’esercizio di tale attività, previa presentazione di una apposita istanza, ottenendo un codice identificativo ed un’ autorizzazione di durata biennale.

Contrariamente, per i soggetti già titolari, nel territorio nazionale, di un deposito fiscale di prodotti energetici, l’autorizzazione è sostituita da una comunicazione, avente validità annuale, da trasmettere alla Agenzia delle Dogane e dei monopoli prima di iniziare l’attività di stoccaggio; l’efficacia della comunicazione è comunque vincolata alla permanenza delle condizioni richieste per la vigenza della autorizzazione ovvero della licenza, già ottenute per l’esercizio del deposito fiscale.

Per la concreta operatività, il comma 947 prevede che l’attività di stoccaggio dei prodotti energetici presso un deposito fiscale o presso il deposito di un destinatario registrato è consentita solo successivamente alla acquisizione, da parte della Agenzia, dell’atto di assenso del depositario autorizzato o del destinatario registrato, ai soggetti autorizzati ed ai soggetti che hanno effettuato la comunicazione. L’atto di assenso si riferisce a ciascun impianto ed è trasmesso, dal depositario registrato, all’ufficio delle Dogane competente in relazione alla ubicazione del deposito medesimo.

La norma dispone, al comma 948, che l’autorizzazione viene negata:

ai soggetti nei cui confronti, nel quinquennio antecedente la richiesta, sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ai sensi dell’ articolo 648 del codice di procedura, ovvero sentenza definitiva di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale:

– per reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare

– per i delitti non colposi previsti dai titoli II, V, VII, VIII e XIII del libro secondo del codice penale, ( rispettivamente, delitti contro la Pubblica Amministrazione, contro l’ordine pubblico, contro la fede pubblica, contro l’economia pubblica, contro il patrimonio ) per i quali sia prevista la pena della reclusione.

La predetta autorizzazione è negata ai soggetti nei confronti dei quali:

– siano in corso procedure concorsuali o siano state definite nell’ultimo quinquennio;

– nonché ai soggetti che abbiano commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura od entità, alle disposizioni che disciplinano l’accisa, l’imposta sul valore aggiunto e i tributi doganali, in relazione alle quali siano state contestate sanzioni amministrative nell’ultimo quinquennio.

L’istruttoria viene sospesa fino al passaggio in giudicato della sentenza conclusiva del procedimento penale:

qualora nei confronti del soggetto istante sia stato emesso, decreto che dispone il giudizio per uno dei reati innanzi indicati.

L’autorizzazione è revocata:

ai soggetti nei cui confronti è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ovvero sentenza definitiva di applicazione della pena su richiesta, per reati di natura tributaria e fallimentare per i quali sia stata prevista la pena della reclusione.

L’autorizzazione viene sospesa:

qualora nei confronti del soggetto che intende avvalersi per lo stoccaggio di prodotti energetici, di un deposito fiscale o del deposito di un destinatario registrato, sia stata emessa sentenza di condanna non definitiva, con applicazione della pena della reclusione, per reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare. Il provvedimento di sospensione ha effetto fino alla emissione della sentenza irrevocabile.

L’autorizzazione può essere sospesa dalla Autorità giudiziaria anche su richiesta della Agenzia delle Dogane:

nei confronti del soggetto di cui al comma 945 per il quale sia stato emesso decreto che dispone il giudizio per i reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare.

L’autorizzazione è sempre sospesa dalla Agenzia delle Dogane, anche su segnalazione della Agenzia delle Entrate:

qualora il soggetto autorizzato di cui al comma 945, sia incorso in violazione gravi degli obblighi stabiliti in materia di Imposta sul Valore aggiunto.

È opportuno ricordare che:

· Nel caso di persone giuridiche e di società, le disposizioni in materia di diniego, di sospensione e di revoca dell’autorizzazione di cui al comma 945, nonché di sospensione dell’ istruttoria per il rilascio della medesima autorizzazione, si applicano anche qualora le condizioni previste ricorrano con riferimento alle persone che ne rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione nonché alle persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo;

· nel caso in cui l’autorizzazione sia stata sospesa o revocata, ovvero sia stata sospesa o revocata l’autorizzazione o la licenza per l’esercizio del deposito fiscale del soggetto che ha effettuato la comunicazione di cui al comma 946, l’Agenzia delle dogane provvede a informarne, contestualmente alla sospensione o alla revoca, i depositari registrati o i destinatari interessati;

· i soggetti autorizzati ed i soggetti che hanno effettuato la comunicazione, redigono un riepilogo dei quantitativi dei prodotti energetici stoccati presso i depositi fiscali o presso i depositi dei destinatari registrati distinguendone i quantitativi con riferimento a ciascun deposito. L’Amministrazione finanziaria ha la facoltà di eseguire le indagini ed i controlli necessari ai fini della corretta tenuta dei riepiloghi e può, a tal fine, accedere liberamente nei luoghi dove è custodita la documentazione attinente ai succitati prodotti energetici per procedere ad ispezioni documentali, verifiche e rilevazioni ritenute utili per accertare l’osservanza delle disposizioni tributarie connesse con le operazioni riguardanti i medesimi prodotti anche presso i fornitori dei soggetti autorizzati;

· per le infrazioni alle disposizioni innanzi riportate si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro.

Inoltre il depositario autorizzato o il destinatario registrato che consente lo stoccaggio ovvero procede all’estrazione di prodotti energetici di depositanti privi dell’autorizzazione ovvero che non abbiano effettuato la comunicazione prevista ovvero la cui autorizzazione o comunicazione non sia più efficace al momento dello stoccaggio o dell’estrazione dei prodotti energetici è responsabile solidale per il pagamento della IVA afferente ai medesimi prodotti.

Il comma 957 della legge 205/2017, tornando all’argomento del presente scritto, prevede che con decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze vengano stabilite le modalità attuative dei commi dal 945 al 959, disciplinando anche il necessario flusso informativo dei dati tra l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e l’Agenzia delle entrate, con modalità di trasmissione, anche telematiche, da definire tra le predette Amministrazioni, nonché le modalità con le quali è resa disponibile alla Guardia di Finanza l’anagrafe dei soggetti autorizzati.

Il comma 959 prevede espressamente che tutte le disposizioni innanzi richiamate abbiano efficacia a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello dell’entrata in vigore del decreto di attuazione.

Il ministero dell’Economia e delle Finanze in data 12 aprile 2018 ha pertanto emesso il decreto di attuazione dichiarando, nelle disposizioni finali (art. 11), che esso sarebbe entrato in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Lo stesso articolo riporta che, con determinazione del direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, sono stabiliti i dati obbligatori da indicare nel documento di accompagnamento nonché gli ulteriori dati da trasmettere in forma telematica relativi alle contabilità dei depositari autorizzati e dei destinatari registrati; inoltre le modalità per la presentazione esclusivamente in forma telematica delle istanze di autorizzazione e delle comunicazioni e dei riepiloghi periodici, saranno definite con comunicazioni pubblicate sul sito internet dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Passando al contenuto di merito di cui al decreto di attuazione del 12 aprile 2018, esso, all’articolo 2, con riferimento all’ obbligo, per i soggetti che intendono avvalersi, per lo stoccaggio di prodotti energetici, di un deposito fiscale o del deposito di un destinatario registrato ( definiti dal decreto depositi ausiliari ) di cui non siano titolari, di presentare un’istanza telematica prima dell’inizio dello stoccaggio dei propri prodotti energetici in detti depositi, stabilisce le informazioni da inserire nella succitata istanza a pena di inammissibilità, identificandole distintamente:

· nella la denominazione dell’impresa, la sede, la partita Iva, le generalità del titolare o del rappresentante legale e, nel caso di persone giuridiche e di società, anche l’elenco dei soci;

· nell’indirizzo presso il quale si intende ricevere ogni comunicazione o la propria casella di posta elettronica certificata, qualora posseduta;

· nella tipologia di prodotti energetici che si intendono stoccare, identificati dai rispettivi codici;

· negli gli estremi della licenza fiscale, qualora posseduta;

· negli gli estremi dell’autorizzazione ad operare in qualità di destinatario registrato, qualora posseduta;

· negli estremi del pagamento del diritto annuale dovuto per il rilascio dell’autorizzazione.

L’istanza telematica va corredata con una dichiarazione con la quale il soggetto titolare dell’impresa od il rappresentante legale della società istante attesti che:

· nel quinquennio antecedente la richiesta non è stata pronunciata nei propri confronti sentenza irrevocabile di condanna ovvero sentenza definitiva di applicazione della pena su richiesta per reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare e per i delitti non colposi previsti dai titolo II, V, VII, VIII, XIII del libro secondo del codice penale innanzi richiamati, per i quali sia prevista la pena della reclusione.

· che nei confronti della impresa ovvero della società rappresentata, non sono in corso, nel territorio dello Stato, procedure concorsuali, che le stesse procedure non sono state definite nell’ultimo quinquennio e che il medesimo soggetto non ha commesso nel territorio nazionale violazioni gravi e ripetute, per loro natura od entità, alle disposizioni che disciplinano l’accisa, l’imposta sul valore aggiunto ed i tributi doganali, in relazione alle quali sono state contestate sanzioni amministrative nell’ultimo quinquennio;

· il soggetto titolare dell’impresa o il rappresentante legale della società istante attesti che nei propri confronti non è stato emesso decreto che dispone il giudizio per uno dei reati innanzi richiamati e che non è stata pronunciata sentenza di condanna non definitiva, con applicazione della pena della reclusione, per i medesimi reati.

L’istanza è presentata all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente e, per i soggetti stabiliti in altro Stato membro dell’Unione Europea, a qualunque Ufficio delle Dogane ubicato in un capoluogo di regione.

Per i soggetti non ubicati nella Unione Europea l’istanza, sottoscritta dal rappresentante fiscale designato, dagli stessi soggetti, è presentata all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente sul domicilio fiscale del predetto rappresentante. Nella istanza vanno indicati, oltre ai dati identificativi del rappresentante fiscale e del soggetto istante non stabilito nell’Unione Europea, il luogo dove è custodita la documentazione riguardante i prodotti energetici stoccati, l’indirizzo della casella PEC del rappresentante fiscale il quale allega alla istanza la dichiarazione resa con la quale il soggetto non stabilito nell’Unione Europea attesta che non ricorrono le condizioni di cui ai reati innanzi richiamati.

Il decreto di attuazione, all’articolo 3, regolamenta le attività di riscontro delle istanze, prevedendo che, ricevute le istanze telematiche, corredate dalla relativa dichiarazione, l’ ufficio delle Dogane:

– verifichi la completezza degli elementi richiesti e qualora riscontri mancanza di uno o più di essi, inviti l’interessato, ad integrare l’istanza con i dati mancanti;

– previo riscontro dell’avvenuto pagamento del diritto annuale, rilasci, entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza o dalla eventuale integrazione della stessa, l’autorizzazione che permetta lo stoccaggio presso i depositi ausiliari ed attribuisca al soggetto autorizzato il codice identificativo, negando l’autorizzazione qualora nei confronti del soggetto si sia verificata una delle condizioni previste per il diniego innanzi riportate;

L’ autorizzazione ha una validità di due anni dalla data del rilascio e permette lo stoccaggio limitatamente ai depositi ausiliari per i quali il soggetto autorizzato ottiene il relativo atto di assenso, successivamente alla acquisizione del medesimo atto di assenso.

I soggetti autorizzati sono tenuti a comunicare all’Ufficio delle Dogane che ha rilasciato l’autorizzazione ogni variazione dei dati contenuti nella istanza ovvero nella dichiarazione ad essa allegata entro 5 giorni dalla data in cui le medesime variazioni si sono verificate.

I soggetti autorizzati che intendono proseguire l’attività di stoccaggio oltre il biennio di validità presentano, almeno 30 giorni prima della scadenza una nuova istanza.

Il decreto in esame regolamenta distintamente il caso degli esercenti un deposito fiscale, stabilendo espressamente che i soggetti titolari nel territorio nazionale di una autorizzazione o di una licenza di esercizio di deposito fiscale di prodotti energetici, non revocate o sospese che intendono operare lo stoccaggio dei predetti prodotti energetici presso un deposito ausiliario di cui non siano esercenti, dovranno effettuare una specifica comunicazione telematica, all’ufficio delle Dogane territorialmente competente, almeno 30 giorni prima di iniziare l’attività di stoccaggio.

La comunicazione richiamata deve contenere, a pena di inammissibilità:

– il relativo codice di accise ed i prodotti energetici, identificati dai rispettivi codici, che intende stoccare presso i depositi ausiliari; nel caso di più codici di accisa attribuiti al medesimo esercente, lo stesso soggetto individua quello principale al fine della trasmissione della comunicazione.

Al soggetto che effettua la comunicazione è attribuito, entro 30 giorni dalla acquisizione della comunicazione, un codice identificativo che ha validità di un anno dalla data del suo rilascio; successivamente alla sua attribuzione, l’attività di stoccaggio è permessa limitatamente ai depositi ausiliari per i quali il soggetto ottiene il relativo atto di assenso, solo dopo l’acquisizione del medesimo assenso.

Con specifico riferimento al c.d. atto di assenso il decreto chiarisce che:

1. il depositario autorizzato o il destinatario registrato che intende permettere, presso il proprio deposito, lo stoccaggio di prodotti energetici a soggetti autorizzati oppure a soggetti in possesso del codice identificativo, deve rilasciare agli stessi uno specifico Atto di assenso riferito al medesimo impianto e lo stoccaggio sarà ammesso solo successivamente all’acquisizione da parte dell’ Ufficio delle Dogane, dell’ Atto di assenso trasmesso per via telematica dal depositario autorizzato o dal destinatario registrato e comunque nei limiti della validità del codice identificativo.

2. l’atto di assenso sottoscritto dall’esercente il deposito fiscale o dal destinatario registrato deve contenere i dati identificativi del soggetto cui viene permessa l’attività di stoccaggio nonché il relativo codice identificativo

3. nell’Atto di assenso vanno indicati il periodo temporale per il quale il medesimo è rilasciato nonché i prodotti energetici identificati dai relativi codici, che saranno detenuti nel deposito ausiliario per conto dei soggetti autorizzati o che sono in possesso del codice identificativo

4. gli esercenti i depositi, prima si emettere l’Atto di assenso sono tenuti ad effettuare un riscontro della validità dei codici identificativi mediante accesso all’Elenco dei soggetti identificati ai fini dello stoccaggio.

Una interoperabilità tra le banche dati esistenti presso l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli e presso l’Agenzia delle Entrate è consentita attraverso lo scambio di informazioni messe a disposizione della Guardia di Finanza.

L’articolo 8 del decreto di attuazione regolamenta, da ultimo, gli adempimenti contabili prevedendo per il soggetto autorizzato l’obbligo di redigere un riepilogo, riportante nell’intestazione il proprio codice identificativo, delle quantità giornaliere dei prodotti energetici distinti per tipologia e destinazione d’uso, stoccati presso ciascun deposito ausiliario, identificato mediante il codice accisa; riepilogo che andrà trasmesso mensilmente all’ufficio delle Dogane che ha rilasciato l’autorizzazione entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui il riepilogo si riferisce.

I soggetti esercenti depositi fiscali sono tenuti a redigere un riepilogo, riportante nell’intestazione il proprio codice identificativo, dei quantitativi, distinti per tipologia e destinazione d’uso, dei prodotti energetici complessivamente stoccati nel periodo di validità della comunicazione presso ciascun deposito ausiliario, identificato dal codice accisa. Il riepilogo è trasmesso all’Ufficio delle Dogane entro il mese successivo all’anno di riferimento.

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