La “doppia soglia” dei cali nei depositi, opportuno un chiarimento

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La “doppia soglia” dei cali nei depositi, opportuno un chiarimento

L’esperto risponde

Pubblichiamo una nuova puntata della rubrica “L’esperto risponde”. È possibile inviare domande su questioni di fiscalità, ambiente, fonti rinnovabili, accise, nuove normative e disposizioni amministrative all’indirizzo e-mail staffetta@staffettaonline.it. Risponde l’avvocato Bonaventura Sorrentino .

Quesito:

Leggendo la <ahref=”https://www.staffettaonline.com/articolo.aspx?ID=128074″>puntata del 4 giugno, faccio presente che la G. di F. nelle verifiche presso i depositi commerciali di gasolio applica, per la determinazione dei cali, solo ai fini dell’accisa ed alla regolare tenuta del registro di carico e scarico, l’art.50 del T.U. mentre ai fini IVA e II.DD., applica il DM 55. Di conseguenza capita che, anche se si rientra nella tolleranza del 3 per mille , la G. di F. calcola contemporaneamente anche i cali secondo il citato DM 55 e redige, quindi, verbale di contestazione ai fini IVA e II.DD. per presunta cessione di prodotto senza la prescritta documentazione. Conseguenza assurda ai danni del depositario.

Essendo i cali naturali perdite di peso o di volume delle merci che si verificano nel tempo per effetto di fenomeni chimici, fisici o biologici, come si possono essi considerare prodotto ceduto?

Il decreto legislativo n. 504 T.U. è un atto avente forza di legge ed è predominante sul D M 55 che è una fonte secondaria. Come bisogna comportarsi in sede di verifica se la G. di F. applica questo metodo?

Infine, è normale e corretto l’inutile esborso economico per “ l’obbligata” difesa in Commissione Tributaria?

Risposta:

Il quesito riguarda la nota problematica sul corretto computo della percentuale di cali consentita per i depositi commerciali di gasolio e definita appunto “doppia soglia”.

La questione nasce dalla comparazione tra l’art. 50 del testo unico 504/1995 e l’articolo 4, comma 3, dello stesso testo unico.

Entrando nel dettaglio, la circolare n. 86/2000, con riferimento ai depositi commerciali di gasolio ed ai distributori stradali di carburanti, stabilisce che nulla è innovato per quanto concerne la procedura per la determinazione dei cali, che resta quella prevista dall’articolo 50, comma 2, del testo unico.

In particolare – procede la circolare – per il gasolio detenuto presso depositi commerciali, facendo l’articolo 50 riferimento al quantitativo assunto in carico nel periodo preso a base della verifica ed essendo le contabilità, attualmente, tenute a peso, anche il calo è riferito a tale parametro.

In buona sostanza, l’articolo 50, comma 2, del testo unico accise, al primo capoverso statuisce “la tenuta della contabilità e dei registri si considera irregolare quando viene accertata una differenza tra le giacenze reali e le risultanze contabili superiori ai cali di cui all’articolo 4”.

L’articolo 4 richiamato dispone che per i cali naturali si applicano le disposizioni di cui alla normativa doganale (DM 55/2000); quest’ultima prevede quale calo naturale del gasolio la percentuale dell’1% in volume.

Dunque, se ci fermassimo al combinato disposto dell’articolo 50, comma 2, primo capoverso, con l’articolo 4, comma 3 ed il DM 55/2000, il calo consentito andrebbe individuato nel limite dell’1% volume, commisurato all’effettivo periodo di giacenza in ragione di giorno in giorno.

Contrariamente bisogna porre attenzione al terzo capoverso del comma 2, dell’art. 50, secondo il quale, per i depositi commerciali di gasolio, la tenuta del registro di carico e scarico si considera irregolare quando la differenza supera il 3permille delle quantità di gasolio assunte in carico nel periodo preso a base della verifica.

La considerazione di fondo da fare riguarda “il peso specifico” della norma contenuta nell’art. 50, comma 2, terzo capoverso, e dunque occorre chiedersi se essa incide e riguarda esclusivamente la regolare tenuta del registro di carico/scarico, nel senso che il riferimento al 3per mille della quantità di gasolio assunta in carico vale solo come riferimento alla corretta tenuta dei registri e non come limite del calo consentito, oppure, a contrariis se tale norma partorisce una specifica regolamentazione per i cali riguardanti tale prodotto per tali tipologie di deposito.

Capita spesso, come nel caso sottopostoci, che in sede di verifica vi si pone la questione sulla corretta fonte normativa di riferimento, applicandosi l’articolo 50 del testo unico accise (3per mille) con riferimento alla regolare tenuta del registro di carico/scarico ed il DM 55/2000 (1% in volume) ai fini della presunzione di cessione, rilevante per Iva e imposte dirette.

Riteniamo, ferme restando le considerazioni innanzi riportate che in sede di contenzioso tributario (che comunque è la strada da percorrere) sussistano le condizioni per far valere la prevalenza del disposto normativo contenuto nell’articolo 50 del testo unico, rispetto al disposto contenuto nel DM 55/2000.

Certo sarebbe opportuno un chiarimento da parte del legislatore e/o dell’Amministrazione Finanziaria.
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