Pubblicato su:
Limiti di calo nei depositi di gasolio
L’esperto risponde
Pubblichiamo una nuova puntata della rubrica “L’esperto risponde”. È possibile inviare domande su questioni di fiscalità, ambiente, fonti rinnovabili, accise, nuove normative e disposizioni amministrative all’indirizzo e-mail staffetta@staffettaonline.it. Risponde l’avvocato Bonaventura Sorrentino .
Quesito:
Vorremmo sapere se in caso di una verifica presso un deposito commerciale di prodotti petroliferi (gasolio) è ancora corretto applicare i cali previsti dall’art. 50, comma 2, del testo unico accise, anche ai fini della regolare tenuta dei registri di carico e scarico, come da voi già specificato nella rubrica “L’Esperto risponde” pubblicata nella Staffetta del 19 ottobre 2012?
Risposta:
Se ho ben inteso la domanda, nel senso che essa riguarda specificamente ed esclusivamente la percentuale da prendere come riferimento ai fini della regolare tenuta del registro di carico e scarico, per i depositi commerciali di gasolio, ribadiamo che si applica l’articolo 50, comma 2, del testo unico accise, che prevede il limite di calo consentito nella misura del 3per mille della quantità di gasolio assunta in carico. Più chiaramente tale limite è quello massimo consentito per ritenere comunque corretta la tenuta del registro di carico e scarico.
Altra questione è se, con specifico riferimento ai depositi commerciali di gasolio, tale percentuale (3per mille) possa ritenersi di riferimento anche quale limite di calo consentito per evitare ulteriori contestazioni sostanziali che riguardino ad esempio le presunzioni di cessione. Ma questa è tutta un’altra questione che vede talvolta posizioni contrastanti tra l’Agenzia e la Guardia di Finanza e che non mi sembra oggetto della domanda; contrariamente restiamo a disposizione per rispondere anche su questo aspetto in maniera dettagliata.
© Riproduzione riservata